Sala Consiliare Comune di Manfredonia

Diretta streaming consiglio comunale del 30 settembre 2024 ore 16:00

ORDINE DEL GIORNO

  1. Proposta n. 20 – Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, art. n. 194, 1 comma, lett. a) del D.lgs. del 18/08/2000, n. 267, Giudizio Sig.ra Omissis, presente nel Piano di riequilibrio. Sentenza esecutiva n. 1581/2024 Tribunale Foggia;
  2. Proposta n. 22 – Intervento di somma urgenza per caduta di un ramo presso la villa comunale ai sensi dell’art. 149 del Decreto Legislativo 36/2023. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 lett. e) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Michele Iacoviello

Organizzatori della 7 edizione re Manfredi Run

Manifestazione sportiva “7 RE MANFREDI RUN”. Disposizioni in materia di viabilità

Pubblicato Settembre 28, 2024

Ultimo aggiornamento Ottobre 1, 2024 ore 08:03 am

7^ edizione della Re Manfredi RUN 2024, tappa del CorriPuglia 2024 e Trofeo Grand Prix, ideata e organizzata dalla Asd Manfredonia Corre nella fantastica location del porto turistico Marina del Gargano.

In occasione della 7^ edizione della Re Manfredi RUN 2024, per garantire una maggiore sicurezza, la partenza (domenica 29/09 ore 9.00) sarà divisa in griglie in base ai tempi personali.

Le griglie saranno disposte in base al seguente ordine:
1. Top Runners: Atleti con tempi sotto i 38′ sui 10km
2. Atleti con tempi da 38′ a 45′
3. Atleti con tempi da 45’01” a 55′
4. Atleti con tempi da 55’01” a 1h05′
5. Atleti con tempi da 1h05’01” a OLTRE
6. Iscritti alla 10 km NON COMPETITIVA
7. Iscritti alla 5km FAMILY RUN
Grazie anche a questi eventi sportivi domenica Manfredonia sarà “invasa” da tanti atleti con le rispettive famiglie. Circa 1500 sono gli atleti iscritti.

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Registro ordinanze sindacali 2024-837

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza pervenuta in data 27.05.2024 e assunta con il n. 24733 al protocollo generale del Comune di Manfredonia, con la quale il Sig. NOTARANGELO Massimiliano, nella sua qualità di Presidente della ASD Manfredonia Corre, comunicava lo svolgimento di una manifestazione sportiva, denominata “7^ RE MANFREDI RUN”, la quale si svolgerà il giorno 29 settembre 2024, dalle ore 08.30 alle ore 10.30;

Ritenuto di dover disciplinare opportunamente la circolazione stradale, al fine di garantire il regolare svolgimento della suddetta manifestazione;

Visto l’art. 33 comma 1 lett. B della D.C.S. n. 14 del 14.04.2021 e ferme restando le competenze stabilite dall’art. 5 e dall’art. 17 comma 2 della D.C.S. n. 14 del 14.04.2021;

Visto il Patrocinio rilasciato il 04.09.2023 con n. di prot. 41126 dal Sindaco di Manfredonia per l’evento di che trattasi ;

Visto il nulla osta della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, pervenuto in data 28.06.2024 e assunto al protocollo generale del Comune di Manfredonia con n. 30393;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 28.06.2024 relativo all’affidamento degli incarichi dirigenziali; Visto l’art. 107 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
Visti gli artt. 5 comma 3, 7 e 21 del vigente Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Il Giorno 29 settembre 2024

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione denominata “7^ RE MANFREDI RUN”, dalle ore 08.30 alle ore 10:30 è sospesa la circolazione dei veicoli lungo il seguente itinerario:

  • Porto Turistico Marina del Gargano (partenza);
  • Viale Kennedy;
  • Corso Manfredi;
  • Via San Giovanni Bosco;
  • Via A. Volta;
  • Viale Miramare in direzione nord fino all’incrocio con Viale Beccarini con successiva inversione ad “U” e ritorno su Viale Miramare in direzione Castello;
  • Ingresso Porto di Levante e proseguimento verso il Porto Commerciale “Banchina di Tramontana”;
  • Porto Commerciale Molo di Ponente A/R esclusa la zona delimitata dal cancello che indica l’area del Terminal Themis;
  • Viale Kennedy;
  • Lungomare del Sole A/R fino all’incrocio con Viale Ozita;
  • Arrivo Porto Turistico Marina del Gargano.

L’organizzatore, nella persona del Sig. NOTARANGELO Michelangelo, dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

  1. Richiedere l’autorizzazione al SUAP del Comune di Manfredonia per eventuali spettacoli musicali e/o di intrattenimento previsti durante la manifestazione (Scia, impatto acustico, numero di partecipanti);
  2. Far presidiare tutte le intersezioni presenti durante l’intero itinerario della manifestazione da personale preposto dalla associazione organizzatrice mediante la collaborazione di operatori appartenenti ad associazioni di volontariato e/o protezione civile. Parimenti, l’itinerario della manifestazione, dovrà essere debitamente disciplinato e accompagnato dal personale delle predette associazioni.

Fare preventiva richiesta di tutte le autorizzazioni il cui rilascio è previsto dall’autorità di Pubblica Sicurezza, in particolare:

  • Preavviso di pubblica manifestazione ex art. 18 del R.D. n. 773/31 (T.U.L.P.S.);
  • Misure di sicurezza previste dalla circolare del Min. degli Interni del 18/07/2018 e dal D.L. n.76 del 16/07/2020 e ss.mm.ii., avente ad oggetto le linee guida per la progettazione ed attuazione del piano safety & security;

La presente Autorizzazione viene rilasciata sotto il profilo viabilistico, essa, pertanto, non attribuisce titoli autorizzativi e/o esecutivi per lo svolgimento degli eventi programmati durante la manifestazione. Per tutte le iniziative inserite nel programma, l’organizzatore dovrà munirsi separatamente, presso gli uffici competenti, delle relative autorizzazioni previste dalle vigenti normative di settore. L’Amministrazione Comunale declina, pertanto, ogni responsabilità per danni a terzi derivanti anche indirettamente dalle attività svolte durante la manifestazione, le quali restano a carico dell’ organizzatore.

Al termine della stessa manifestazione, l’organizzatore è tenuto al totale ripristino dello stato dei luoghi qualora essi siano stati compromessi.

La presente autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio della Pubblica Amministrazione oppure per esigenze di ordine pubblico o per la tutela della pubblica incolumità.

La Polizia Locale e gli organi di polizia stradale sono incaricati dell’ esecuzione della presente ordinanza. E’ fatto obbligo, a chi è tenuto per legge, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE SARA’ PUBBLICATA SULL’ALBO PRETORIO ONLINE DEL COMUNE

Manfredonia, 28 settembre 2024.

 

IL DIRIGENTE a.i. SETTORE DI STAFF II
Ing. DI TULLO Giuseppe
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione on-line all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo della Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

lutto

Proclamazione lutto cittadino per sabato 28 settembre 2024

Registro delle ordinanze n. 17 del 27/09/2024

IL SINDACO

Appresa la notizia che, il giorno 17 settembre 2024, è venuto a mancare il nostro concittadino Luciano Castriotta, rimasto coinvolto nel tragico evento occorso nella serata del 30 agosto 2024 all’interno della Villa Comunale;

Considerato che questo triste evento ha scosso profondamente l’intera comunità e ha suscitato profonda commozione in tutta la cittadinanza;

Preso atto che le esequie saranno celebrate domani, sabato, 28 settembre 2024, presso la Chiesa Sacra Famiglia alle ore 16,00;

Ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino, interpretando il comune sentimento della cittadinanza;

PROCLAMA

il lutto cittadino per domani, sabato, 28 settembre 2024, giorno in cui saranno celebrate le esequie del sig. Luciano Castriotta, per esprimere il cordoglio di tutta la comunità locale e i sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari per la tragica perdita.

DISPONE

Che le bandiere esposte nel Palazzo di Città e negli altri edifici pubblici siano esposte a mezz’asta per tutta la giornata del 28 settembre 2024, in segno di lutto;

La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la giornata del 28 settembre 2024;

INVITA

i cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto in concomitanza dello svolgimento della cerimonia funebre.

DEMANDA

All’ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito web del Comune, per la relativa diffusione;

Tutti  gli  Organi  di  Polizia  dello  Stato  ed  il  Comando  della  Polizia  Locale  sono  incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

IL SINDACO

Dott. la Marca Domenico

 

 

 

carta dedicata a te

Carta dedicata a te 2024, sollecito per beneficiari che non hanno ancora ritirato la comunicazione INPS

Si ricorda che è stato trasmesso dall’INPS  l’elenco dei soggetti beneficiari della carta in oggetto.

I soggetti interessati riportati nell’elenco allegato al presente Avviso, sono invitati, a partire da lunedì 30 settembre 2024,  a recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali in Via San Lorenzo n. 47, nei giorni e negli orari indicati, per il ritiro della lettera di notifica  contenente il codice identificativo della carta:

  • martedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30;
  • giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30;

Nel caso in cui il beneficiario sia impossibilitato al ritiro della comunicazione, il delegato dovrà presentarsi all’ufficio designato, munito di apposita delega e copia  del documento di identità del delegante, oltre che del proprio documento di identità.

  • Comunicazione ai già beneficiari dal 2023:
  • I soggetti già titolari della Carta Dedicata a Te anno 2023 e confermati per il presente anno, riceveranno l’accredito dell’importo direttamente sulla carta. Non sarà necessario recarsi in Ufficio Postale e negli Uffici innanzi indicati.

In caso di smarrimento della Carta Dedicata a Te, il beneficiario potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello:

  • documento di identità in corso di validità;
  • Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;
  • denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Per informazioni:

  • Ufficio Servizi Sociali – Tel. 0884/519681 – 0884/519628 – 0884/ 519660 – 0884/519626.

Allegato:

Elenchi beneficiari “carta dedicata a te” 2024

Impianto di dj set

Precisazioni di cui all’ordinanza sindacale n. 17 del 27/09/2024

Al fine di chiarire meglio, si specifica che il termine “impianto di dj set” di cui all’ordinanza sindacale n. 17 del 27/09/2024 va inteso in senso atecnico ossia quale impianto di diffusione musicale professionale dotato di subwoofer e potenza di amplificazione tale da non consentire, anche a volume minimo, una diffusione della musica come “sottofondo musicale”.

Impianto di dj set

Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale – Ordinanza sindacale

Registro Ordinanze N° 17 del 27.09.2024

IL SINDACO

Premesso che:

  • tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale rientra la tutela della salute, la qualità della vita nonché la sicurezza della città e la vivibilità dei territori ed il mantenimento del decoro urbano;
  • l’amministrazione comunale intende comunque rilanciare il settore turistico/ricettivo garantendo agli operatori del settore maggiori condizioni favorevoli per l’esercizio dell’attività economiche;
  • nel caso delle attività di somministrazione di alimenti e bevande assume rilevanza anche l’intrattenimento musicale quale forma di attrazione;
  • il D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n.111/2011);
  • la musica dal vivo può essere fatta a condizione che la stessa non preveda coinvolgimento di pubblico e quindi non si concretizzi in pubblico spettacolo, ma soltanto musica di allietamento e dunque di sotto fondo (tale azione comunque non deve arrecare disturbo alle altre attività e non deve disturbare il riposo delle persone ai sensi dell’art. 659 del codice penale);

Dato atto che:

  • l’Amministrazione Comunale riconosce il ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale sia perché concorrono all’animazione turistica del territorio sia perché offrono, specie ai più giovani, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
  • tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di inquinamento acustico, dunque disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

Considerato che:

  • in data 6 luglio 2024 è stato svolto il primo incontro per la costituzione di un tavolo di concertazione tra i referenti delle associazioni di categoria e i referenti dei diversi comitati di residenti avente ad oggetto la disciplina e la modalità degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale;
  • il 10 luglio 2024 è stato sottoscritto il Patto per la Sicurezza Urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata per i comuni del Gargano sottoscritto il cui art. 8 prevede che “ferme restando le disposizioni del vigente regolamento di polizia urbana, i comuni di…in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, valuteranno l’adozione di ordinanze sindacali in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in ossequio alle previsioni dell’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 così come novellato dal decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017 n. 48”.
  • il 25 luglio 2024, si è tenuto presso la Prefettura di Foggia l’incontro con il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, in cui è stata ribadita la necessità di assicurare la tutela della salute, la qualità della vita, ma anche di sostenere l’attività economica degli operatori del settore turistico/ricettivo.
  • il 6 ottobre termina il programma degli eventi e delle attività culturali e di intrattenimento del cartellone “Manfredonia Festival 2024”. Programma con il quale l’amministrazione ha inteso avviare un proficuo percorso di destagionalizzazione dei flussi turistici che coinvolgono sempre più attivamente il nostro territorio
  • in più occasioni i cittadini residenti e quanti gestiscono B&B in aree residenziali hanno evidenziato il forte disagio non solo per la musica ad alto volume, ma anche per i conseguenti schiamazzi che diventano, inevitabilmente, fonte di disturbo per la quiete pubblica e per comportamenti indecorosi tale da generare degrado.

Ritenuto:

  • di dover contemperare le diverse esigenze del riposo dei residenti, degli operatori economici del settore e dell’utenza dei locali pubblici;
  • di tutelare l’incolumità dei giovani e porre rimedio a trasferte per la movida e per arginare il fenomeno dell’organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi;
  • il vigente piano di zonizzazione risulta anacronistico in quanto non tiene conto delle mutate condizioni del litorale e in particolare dello sviluppo di attività ricettivo-turistiche che favoriscono l’attrattività dei luoghi e nuove opportunità imprenditoriali, in coerenza con le azioni intraprese da questa Amministrazione;
  • nelle more dell’adeguamento del “Piano di Zonizzazione Acustico” anche a carattere provinciale e del relativo “Regolamento di attuazione” è necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali nonché la cessazione delle emissioni sonore;
  • altresì opportuno invitare gli operatori del settore a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività con adeguato anticipo al fine di consentire agli uffici comunali di istruire le relative pratiche;

Visti gli articoli 659 e 660 c.p.;

Visto il T.U.L.P.S.;

Vista la legge 25.08.1991 n. 287; Vista la legge 447/95 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n° 3 del 12.02.2002;

Visto l’art. 8 del Patto per la Sicurezza Urbana e la per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata per i comuni del Gargano sottoscritto in data 10 luglio 2024;

Vista la Delibera di Giunta Provinciale n° 843 del 30.12.2006, di approvazione del “Piano di Zonizzazione Acustica”;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 50 comma 7;

Visto il D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 0036889 del 09.05.2024;

ORDINA

per le attività di intrattenimento musicale, anche complementari all’attività principiale del locale, esercitate sia nei locali chiusi che all’aperto, sia su di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, la cessazione delle emissioni sonore, dal 26 settembre al  06 ottobre  2024, derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicale e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art. 69 Tulps e s.m.i., rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art. 68 Tulps e s.m.i., rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo), secondo le seguenti modalità:

  • nel giorno di sabato alle ore 01.00 del giorno successivo, per tutte le aree residenziali, per le attività situate nella zona ASI, nonché per quelle presenti nella zona compresa tra Lungomare del Sole, Siponto e lppocampo. ivi comprese le frazioni San Salvatore, Tomaiuolo, Borgo Mezzanone, con esclusione dell’utilizzo di impianti di dj set, pertanto con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo delle persone, mediante livelli di emissioni sonore che non eccedano la normale tollerabilità, dunque da concretizzarsi come musica da sotto fondo;

Salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi espressamente previsti dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento, nonché i limiti di emissioni previsti dalla L. R. n° 3/2002 e ss.mm.ii. e dal vigente “Regolamento e norme tecniche per la disciplina delle attività rumorose”.

SANZIONI

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 da euro 25,00, ad euro 500,00.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 2 (due) giorni consecutivi ricadenti nei giorni di venerdì e sabato.

La sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio online del Comune dì Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia,

al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia, all’ASL territorialmente competente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

 

Il SINDACO

dott. Domenico la MARCA

Sala consigliare

Consiglio Comunale – Convocazione per lunedì 30 settembre 2024 ore 16:00

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Comunale e degli artt. 33, 34, 35, 36 e 39 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il giorno 30 settembre 2024 alle ore 16:00 si terrà nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico la riunione del Consiglio Comunale per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Proposta n. 20 – Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, art. n. 194, 1 comma, lett. a) del D.lgs. del 18/08/2000, n. 267, Giudizio Sig.ra Omissis, presente nel Piano di riequilibrio. Sentenza esecutiva n. 1581/2024 Tribunale Foggia;
  2. Proposta n. 22 – Intervento di somma urgenza per caduta di un ramo presso la villa comunale ai sensi dell’art. 149 del Decreto Legislativo 36/2023. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 lett. e) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Michele Iacoviello

Allerta meteo arancione – Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) della Protezione Civile

Ordinanza Sindacale n. 15 del 18.09.2024

IL SINDACO

 VISTO il Messaggio di Allerta N° 2 del 18.09.2024 Prot. 0449912/2024, del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze Sezione Protezione Civile – Regione Puglia, con il quale viene segnalato “IDRAULICO zona Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, con Livello di allertamento ARANCIONE.

RICHIAMATA la Legge 24.02.1992, n°225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” che, nel precisare che il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile, affida allo stesso, al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

 RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  3 del 24.11.2023 di approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 31.07.2019 di individuazione dei referenti dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile;

 RITENUTO di dover attivare per l’emergenza in parola, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Manfredonia, in fase di allarme, mediante un costante monitoraggio del territorio per il tramite delle unità tecniche e amministrative comunali;

 D I S P O NE

  1.  L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C) di protezione civile in fase di allarme;
  2. Le unità tecniche e amministrative comunali, opportunamente indirizzate dal Dirigente della Protezione Civile e il Personale della Polizia Municipale, dovranno garantire un costante monitoraggio del territorio;
  3. Il presente decreto, sia comunicato al Comando della Polizia Locale, alla Prefettura di Foggia, alla Provincia di Foggia, alla Regione Puglia – Servizio Protezione Civile;
  4. Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché sul sito web del Comune di Manfredonia.

 

Manfredonia, 18.09.2024

IL SINDACO

dott. Domenico la MARCA

Stadio Miramare

Divieti in materia di somministrazione, vendita e detenzione di bevande nelle giornate degli incontri calcistici presso lo stadio miramare

Registro Ordinanza n. 14 del 13/09/2024

IL SINDACO

 

CONSIDERATO:

  • che il D.L. 06/12/2011, 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d- bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);
  • che si terranno presso lo stadio comunale “Miramare” gli incontri calcistici secondo il calendario in allegato a partire dal 15 settembre c.a. al 27 aprile 2025 e che pertanto, al fine di tutelare il decoro urbano e la pubblica incolumità si rende necessario adottare ogni legittimo e utile intervento, in favore del più generale obiettivo di valorizzazione della città di Manfredonia, contemperando opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore e dell’utenza dei locali pubblici, con quelle di garantire il decoro urbano e l’incolumità pubblica attraverso una limitazione e regolamentazione specifica per :
  • la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l’area che ospita l’evento sportivo, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;
  • la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi;
  • la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa la struttura che ospita l’evento sportivo, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;
  • la detenzione, altresì, di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;
  • che nello specifico le limitazioni vanno circoscritte ad un’area del territorio cittadino opportunamente individuata intorno allo stadio comunale ritenendo tale area congrua rispetto al fine che la presente ordinanza si prefigge:
  • Viale Miramare (intero viale);
  • Via San Giovanni Bosco;
  • Via dell’ Arcangelo;
  • C orso Manfredi, nel tratto compreso da via dell’Arcangelo a via del Porto.

 

VISTO l’art. 54 c. 4 , 4 bis e art. 50 c.7 bis del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

Nelle giornate degli incontri calcistici presso lo stadio comunale Miramare di seguito elencati, 2 ore prima dell’incontro ed 1 ora dopo l’incontro, limitatamente all’area delimitata dalle seguenti strade comprese le stesse strade cittadine indicate nonché all’interno del compendio sportivo dello stadio Miramare:

  • Viale Miramare (intero viale);
  • Via San Giovanni Bosco;
  • Via dell’Arcangelo;
  • Corso Manfredi, nel tratto compreso da via dell’Arcangelo a via del Porto;
  1. il divieto di vendita per asporto, anche con distributori automatici, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;
  2. l’obbligo di somministrazione delle bevande il bicchieri di carta o plastica;
  3. il divieto  di  somministrazione  e/o  la  vendita  per  asporto  di  bevande  con  gradazione  alcolica superiore a 5 gradi; (Il divieto non riguarda la somministrazione eseguita all’interno degli esercizi con attività di ristorazione (pizzerie, ristoranti e bar);
  4. la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa la struttura che ospita l’evento sportivo, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;
  5. la detenzione, altresì, di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;

AVVERTE

  • nei confronti dei trasgressori, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 500,00 ad € 5000,00 (D Lgs n. 267/2000 art. 50 comma 7 bis- 1);
  • la sanzione  accessoria  sarà  applicata,  con  le  stesse  modalità  temporali,  per  ogni  ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale;

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso  al   Tribunale   Amministrativo   Regionale   della   Puglia,   entro   60   giorni   dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretori

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Manfredonia 13/09/2024

 

Il SINDACO

dott. Domenico la MARCA