Ordinanza sindacale – Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all’aperto nel periodo natalizio
CITTA’ DI MANFREDONIA
IL SINDACO
Ord. n. 5/2021
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) – Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID-19 Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all’aperto nel periodo natalizio.
Premesso che:
con Decreto-Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 16 settembre 2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021,;
con nota del 30/11/2021 il Prefetto, in attuazione delle misure di cui al decreto legge 26/11/2021 n. 172, ha sollecitato i controlli relativi al rispetto del c.d Green Pass Rafforzato e del c.d. Green Pass Base per garantire il rispetto dell’art.9 del d.l. n.52 del 2021;
considerato che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 prevede, l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie
il Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, nel verbale n. 30 del 21 giugno 2021 ha raccomandato anche in zona bianca di mantenere l’obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie aeree, nel caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l’uso di tali dispositivi; ha raccomandato, inoltre, di mantenere obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione individuale all’aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede che a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessi l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti;
in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà, nei luoghi di aggregazione (mercati giornalieri e settimanali; locali e luoghi della movida) e nel centro storico, come di consueto, un intenso afflusso di persone con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;
nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica attraverso l’adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare, con l’approssimarsi e durante il periodo natalizio e festivo, l’evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;
le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la citata Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estende a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria all’interno della cornice normativa fissata dal Decreto-Legge n. 19/2020, convertito nella Legge 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;
l’indice di diffusione degli agenti virali da COVID-19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;
occorre adottare, anche in zona bianca, ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo alle festività natalizie allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio comunale
Visti
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
Per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati
ORDINA
di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie dalle ore 06.00 del 11/12/2021 alle ore 24.00 del 06/01/2022, nelle vie e piazze come sotto individuate e riportate:
- Corso Manfredi, da Via dell’Arcangelo a Piazza Marconi;
- Parcheggio Stadio Comunale prospiciente via dell’Arcangelo;
- Via del Rivelino, nel tratto tra Corso Manfredi e Corso Roma;
- Via Torre dell’annunziata, tra Corso Manfredi e Corso Roma;
- Via Santa Maria delle Grazie, tra Corso Manfredi e Corso Roma;
- Villa Comunale e Fossato del Castello;
- Piazza del Popolo;
- Piazzetta Mercato;
- Piazza dei Maestri d’Ascia;
- Area del Porto Turistico;
- Area del Mercato settimanale di Via Scaloria;
- Mercato giornaliero di Via Santa Restituta;
- Mercatino giornaliero della Croce.
Inoltre, tenuto conto dell’Ordinanza del Ministero della Salute 22 giugno 2021, è disposto l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all’aperto in tutte le altre zone in cui si determina un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale – quali ad esempio altre vie dello shopping, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all’aperto – e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti.
Restano esentati dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
DISPONE ALTRESÌ
Che la presente Ordinanza sia trasmessa:
- AI Sig. Prefetto di Foggia;
- Al Sig. Questore di Foggia;
- Al sig. Dirigente del Commissariato di Manfredonia;
- A tutte le forze di Polizia presenti sul territorio di Manfredonia;
- AI sig. Comandante della Polizia Locale di Manfredonia.
La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’AIbo Pretorio ricorso al TAR del Puglia o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 06:00 del 11/12/2021 alle ore 24.00 del 06/01/2022 e verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
Il Sindaco
f.to Ing. Giovanni Rotice
Manfredonia, lì 10.12.2021