Ordinanza contingibile e urgente con disposizioni relative all’obbligo di corretta conduzione degli animali ed all’obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale a tutela dell’igiene pubblica, per il rispetto dell’ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano

ord. n. 7/2022

 ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza contingibile e urgente con disposizioni relative all’obbligo di corretta conduzione degli animali ed all’obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale a tutela dell’igiene pubblica, per il rispetto dell’ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano.

Premesso che

Sempre più frequentemente in diverse zone della città sul sedime delle vie, dei cortili e delle piazze, si verifica l’abbandono, da parte dei proprietari o dei possessori, delle deiezioni degli animali;

L’abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;

i luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;

il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e deve essere un dovere di tutti dimostrarlo ed affermarlo quotidianamente, specie nei confronti di chi non se ne cura;

Considerato che

a tutela dell’incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, ovvero quando condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, anche muniti di museruola

Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate.

E’ fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori presenti nel territorio comunale, ad eccezione dei non vedenti con cani guida

Come previsto dal D.P.R. n. 320/54 le disposizioni di cui al sopra scritto capoverso non si applicano per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio;

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni liquide lasciate dall’animale;

E’ vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per gli animali randagi, fatta salva la possibilità di disporre idonee cautele che evitino disagi al decoro ed all’igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l’asportazione delle ciotole e dei resti di cibo che, comunque, non deve imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

Ritenuto che

È necessario stabilire l’obbligo per i detentori ed accompagnatori degli animali, del possesso di idonee buste di raccolta e di contenitori di liquido per la pulizia delle deiezioni animali.

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.

Visto il D.P.R. 08.02.54 n.320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”

Vista la legge n.281/1991 in materia di animali d’affezione

vista la l.20/05/2003 n.116 di conversione del d.l. 31/03/2003 n.50;

Vista la legge regionale n.2 del 07/02/202 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione – abrogazione l.r. 03/04/1995 n.12”

Visto l’art. 672 e 727 del codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”

visto la l. n.689/1981 “modifiche al sistema penale”

Visto l’art. 2052 del Codice civile “Danno cagionato da animali”

Visti gli articoli 15, 54 e 56 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune;

ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori di animali, nell’accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:

di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni prodotte dagli animali;

di munirsi di idoneo sistema di raccolta (paletta od altro oggetto) e di sacchetti monouso, adatti alla raccolta delle deiezioni solide degli animali e di una bottiglietta od altro contenitore di acqua da utilizzare per la pulizia delle deiezioni liquide degli animali;

da esibire su richiesta della Pubblica Autorità i predetti beni di raccolta e pulizia;

di depositare le deiezioni raccolte presso l’apposito contenitore comunale presente, ove immediatamente e facilmente raggiungibile;

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.
Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.
Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.

DISPONE

Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale).
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

  • al Comando della Polizia Locale;
  • al Comando della Stazione dei Carabinieri di Manfredonia;
  • alla Polizia di Stato

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia  entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’albo pretorio di questo Comune.

 

Manfredonia, lì 21.07.2022

Il Sindaco

Ing. Giovanni Rotice

 

 

Chiostro Palazzo San Domenico

Vademecum adempimenti per attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento

Art. 68 TULPS (pubblico spettacolo):

Senza licenza del Questore (il Comune, oggi) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive. Diversamente per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali”.

Rientrano in tale previsione normativa, a titolo esemplificativo, discoteche, cinema, teatri, stadi, palasport, parchi divertimento, e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in cui si abbini, in forma prevalente, un’attività di pubblico spettacolo.

Tale prevalenza, secondo le indicazioni della giurisprudenza, penale ed amministrativa, e del Ministero dell’Interno, costituisce riflesso dell’imprenditorialità della gestione dell’attività di pubblico spettacolo, che si desume in via indiziaria dalla presenza di uno dei seguenti criteri:

  • pagamento di un biglietto d’ingresso, anche attraverso la forma del tesseramento « a chiunque ne faccia richiesta »;
  • maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
  • pubblicità dell’evento;
  • non occasionalità dell’evento;
  • presenza del ballo e dell’attività danzante;
  • allestimento di apposite sale e specifiche attrezzature.

In tali casi è necessario presentare al SUAP:

  • Scia ex art.68 Tulps (secondo la modulistica nazionale disponibile), se l’evento prevede una capienza fino a 200 persone e si svolge fino alle ore 24,00 del giorno di inizio, corredata di progetto, asseverazione di un tecnico abilitato ed adempimenti in tema di safety, security e piano di emergenza che attestino l’attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalle linee guida allegate alla circolare Ministro dell’Interno del 2017 e 2018;
  • Istanza di rilascio autorizzazione ex art.68 Tulps (secondo la modulistica nazionale disponibile), se l’evento prevede una capienza oltre le 200 persone e/o si svolge oltre le ore 24,00 (ad eccezione del caso di cui all’art.38 bis d.l. 76/20 con eventi fino a 1000 posti e sino alle ore 23,00 in cui è sufficiente la sola Scia), unitamente ad istanza ex art.80 Tulps di rilascio della certificazione di agibilità di struttura, luogo, attrezzature e a documentazione in tema di safety, security e piano di emergenza che illustri l’attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalle linee guida allegate alla circolare Ministro dell’Interno del 2017 e 2018.

  Art. 69 TULPS (piccoli trattenimenti)

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che, si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive

Rientrano in tale previsione, fra le altre, i pubblici esercizi con impiego di strumenti musicali (es. piano bar) in assenza dell’aspetto danzante e della prevalenza dell’attività di spettacolo desunta dai criteri di cui al punto precedente.

In generale, la presenza di consolle da Dj,  la presenza del ballo, l’allestimento di sale dedicate, la contemporanea presenza di un numero elevato di avventori o la maggiorazione dei costi per le consumazioni, la non occasionalità dell’evento, sono invece indici tipici del pubblico spettacolo.

In tali casi è necessario presentare al SUAP Scia ex art.69 Tulps (secondo la modulistica nazionale disponibile).

Piazza del Popolo

Ordinanza Sindacale – Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale

ORDINANZA SINDACALE PROT. N°  6  DEL 30/06/2022

OGGETTO: DISCIPLINA degli orari DI DIFFUSIONE SONORA DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE

IL SINDACO

VISTO  il D.L. 06/12/2011, N. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;

CONSIDERATO che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

PREMESSO CHE:

  •  l’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
  • tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
  • sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all’aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica;

RITENUTO OPPORTUNO contemperare opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell’utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali;

VISTO gli art.li 659 e 660  c.p.;

VISTO il T.U.L.P.S.;

VISTO la legge 25/8/1991 n. 287;

VISTO la legge 447/95;

VISTO il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art.50 c.7;

VISTO il D.lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

  •  la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo, e comunque nel rispetto della normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico), secondo le seguenti modalità:
  • dal 1° luglio al 31 luglio, nei giorni di venerdì e sabato, alle ore 2.00;
  • per i restanti periodi dell’anno, per tutti i giorni della settimana, fino alle ore 24.00.

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.

Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

 All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il Sindaco

Ing. Giovanni ROTICE

 

 

Stemma Città di Manfredonia

Ordinanza per eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferrovia linea Foggia-Manfredonia

Pubblicato Giugno 6, 2022

Ultimo aggiornamento Giugno 8, 2022 ore 07:39 am

Ordinanza N° 4 del 6 Giugno 2022

VISTA la nota del 25.05.2022 dell’Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), acquisita con prot. n. 23269 del 30/05/2022, con la quale ha chiesto alle Amministrazioni interessate, in relazione agli artt. 52, 55 e 56 del DPR 11.07.1980 n. 753, l’adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l’imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di “grave pericolosità”  a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombre da vegetazione  secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario.

CONSIDERATO che il periodo di “grave pericolosità”, è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti, e/o di notevole entità, con conseguenti possibili incendi in aree limitrofe alla sede ferrovia linea Foggia-Manfredonia e ritenuto pertanto necessario ed urgente impartire precise direttive in merito alla vegetazione secca dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi della linea ferroviaria;

VISTI gli articoli 52, 55 e 56 del D.P.R. dell’11.07.1980 n. 753 di seguito riportati:

– art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, che i da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotatoria minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(…..) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

 art. 55

 I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36;

 – art. 56

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

 CONSIDERATO che l’inosservanza del DPR 753 dell’11.07.1980 sopra richiamato può provocare grave pericolo per l’incolumità pubblica e per i viaggiatori, oltre che grave interferenza sulla regolarità della circolazione ferroviaria con relativa interruzione del pubblico servizio qualora la vegetazione secca e/o altro materiale dovesse invadere la sede ferroviaria o anche solo per fenomeni di incendio che si dovessero verificare in prossimità della stessa;

 RITENUTO, pertanto di procedere con urgenza all’emissione di apposita ordinanza affinché tutti i possessori, delle aree limitrofe alla ferrovia transitante all’interno del territorio comunale di Manfredonia, provvedano urgentemente al taglio della vegetazione secca e all’asportazione del materiale che possa interferire con la sede ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità e l’interruzione del pubblico servizio, nel rispetto della norma sopra richiamata;

RAVVISATA, pertanto, l’urgenza di provvedere in merito;

CONSTATATA, la gravosità nel procedere a singole notifiche del presente atto, sia per il rilevante numero di destinatari, sia per la difficoltà di identificarli celermente in modo corretto, per cui si procede ai sensi dell’art.8, comma 3, della Legge 241 del 07.08.1990;

VISTI, gli art. 7 bis (sanzioni amministrative) e 54 (attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) del D.lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni addotte,

 O R D I N A

 A tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con la sede ferroviaria ricadenti nel Comune di Manfredonia, ciascuno per la particella catastale di propria competenza:

a) di provvedere immediatamente ad eliminare i fattori di rischio, nonché al ripristino delle condizioni ottimali di igiene e di sicurezza come indicato negli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753 dell’11.07.1980 nelle premesse citati, entro un termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;

b) di smaltire i rifiuti vegetali e non, presso un sito autorizzato mediante apposita Ditta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legge in materia per la raccolta e trasporto dei rifiuti;

c) di trasmettere copia del formulario di identificazione dei rifiuti, redatto nelle forme e nei modi indicati nell’art. 193 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., all’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Manfredonia;

d) di mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature dalla sede ferroviaria nel rispetto del D.P.R. 753/80, artt. 52, 55 e 56.

 A V V E R T E

  • Che l’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267 del 18.08.2000 in misura da € 25,00 a € 500,00;
  • Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o reato, si applicherà ai contravventori della presente ordinanza la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 (centocinquanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00);
  • Che in caso di incidenti e/o danni causati al pubblico servizio, nonché danni all’incolumità pubblica causati dall’inadempienza del proprietario, questi sarà gravato di ogni responsabilità civile e penale e verrà perseguito in forza di Legge.

D I S P O N E  CHE

  • La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di propria competenza, provvedano a far rispettare la presente ordinanza a tutela della pubblica incolumità e a tutela del pubblico servizio ferroviario.
  • R.F.I.  (Rete Ferroviaria Italiana), in qualità di proprietaria della ferrovia sita in Foggia-Manfredonia, segnali tempestivamente all’Ufficio di Polizia Locale o alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza e inadempimento di quanto in essa prescritto.

D I S P O N E   A L T R E S I’

La pubblicazione della presente Ordinanza presso l’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.manfredonia.fg.it) e sia immediatamente eseguita;

L’invio di copia della presente:

– alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia.

– all’Ufficio di Polizia Locale – Sede.

– al Comando Stazione Carabinieri di Manfredonia.

– al Corpo Forestale dello Stato Via Trinitapoli s.n. – 71121 Foggia.

– alla Questura di Stato Commissariato di Manfredonia.

– a R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana presso la direzione territoriale di Bari.

R E N D E     N O T O

 Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Bari, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale del presente atto, ai sensi del DPR 1199 del 24.11.1971.

                                     

IL SINDACO

Ing. Giovanni Rotice

Bandiera ucraina

Accoglienza cittadini ucraini. Nuova ricognizione disponibilità immobili e censimento profughi giunti sul territorio

La grave emergenza connessa al tragico evento bellico che ha colpito l’Ucraina continua a richiedere ogni sforzo possibile per alleviare le sofferenze di tanti cittadini ucraini, costretti ad allontanarsi dal loro Paese.
E’ ancora necessario verificare la presenza di eventuali immobili da poter mettere a disposizione dei profughi ucraini, con la specificazione del numero dei posti letto utilizzabili.
Si rinnova l’invito, pertanto, a Enti, Associazioni, privati cittadini che possano disporre di tali immobili e chiunque possa rendersi in qualche modo disponibile o voglia fornire ospitalità a comunicare la disponibilità a questo Comune, utilizzando il nuovo numero telefonico messo a disposizione dal C.O.C. Centro Operativo Comunale 0884.273921 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12  e nei giorni di martedì e giovedì dalle 17 alle 19.
E’ possibile anche scrivere una e-mail dettagliata agli indirizzi: scaricando il modulo https://bit.ly/3trpRG1 protezionecivile@comune.manfredonia.fg.itservizisociali@comune.manfredonia.fg.it.
Allo stesso tempo, si invitano tutti coloro che abbiano già fornito a qualsiasi titolo ospitalità a profughi ucraini di comunicare ai suddetti riferimenti tale ospitalità fornita, ricordando altresì che tale comunicazione è necessario inviarla sia al Commissariato di Pubblica Sicurezza sia agli uffici di Manfredonia della ASL Foggia ai fini della tutela personale e sanitaria dei profughi stessi.
Auspicandoci ancora che la risoluzione del conflitto possa avvenire quanto prima, si ringrazia per la collaborazione.
L’Amministrazione comunale di Manfredonia
Protezione Civile Manfredonia

Protezione Civile di Manfredonia, comunicato del 16 marzo 2022 sulla situazione dei contagi da covid-19

Prosegue il lavoro del C.O.C. – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per l’emergenza COVID-19, su tutto il territorio comunale. Di seguito alcune informazioni utili:

C.O.C.: Numero di riferimento 0884.542913 solo per emergenza di protezione civile

ATTIVITA’ IN ESSERE:

  • Assistenza e Informazione alla popolazione sull’Emergenza COVID-19.
  • Assistenza a cittadini anziani e in difficoltà al fine di evitare l’uscita di casa (in collaborazione con i Servizi Sociali).

SITUAZIONE CONTAGI AGGIORNATA:

Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 16 marzo 2022 risulta pari a 637 di cui positivi 571 e 66 in quarantena.

DETTAGLIO SERVIZI EFFETTUATI IN DATA ODIERNA:

  • Assistenza Hub Vaccinale ASL-Fg c/o Chiesa Sacra Famiglia (operatori P.A.S.E.R., C.R.I. e A.N.C.) – effettuati in data odierna 134 vaccinazioni.

CONTATTI

  • Centro Operativo Comunale (c/o P.A.S.E.R. ex-mattatoio) 0884.542913 (da utilizzare solo per emergenze di Protezione Civile);
  • Ufficio Vaccinazioni Manfredonia (c/o Poliambulatorio via Barletta) 0884.510421 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 per informazioni su vaccini).

N.B. Le informazioni per tamponi, richieste inerenti alla quarantena e positività al covid rivolgersi all’ASL 0884-510295 / 0884-510125 e/o medici di base.

Palazzo San Domenico sede del Comune di Manfredonia

Accoglienza cittadini ucraini. Ricognizione disponibilità immobili

La grave emergenza connessa al tragico evento bellico che ha colpito l’Ucraina richiede ogni sforzo possibile per alleviare le sofferenze di tanti cittadini ucraini, costretti ad allontanarsi dal loro Paese.
Accanto alle altre forme di solidarietà già messe in campo anche dalla nostra Città, occorre verificare la presenza di eventuali immobili da poter mettere a disposizione dei profughi ucraini, con la specificazione del numero dei posti letto utilizzabili.
Si invitano, pertanto, enti, associazioni, privati cittadini che possano disporre di tali immobili e chiunque possa rendersi in qualche modo disponibile o voglia fornire ospitalità a comunicare la disponibilità a questo Comune, utilizzando gli ordinari canali di comunicazione, come reperibili sul sito del Comune di Manfredonia, inviando una e-mail ai seguenti indirizzi: protezionecivile@comune.manfredonia.fg.it; servizisociali@comune.manfredonia.fg.it;
0884/519630 (martedì e giovedì 10:00/13:00).
Auspicando che la risoluzione del conflitto possa avvenire quanto prima, si ringrazia per la collaborazione.
Il Sindaco
Ing. Gianni Rotice

L’Assessore al Welfare
Avv. Grazia Pennella

Covid-19 comunicato della Protezione Civile del 26 febbraio 2022

Prosegue il lavoro del C.O.C. – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per l’emergenza COVID-19, su tutto il territorio comunale. Di seguito alcune informazioni utili:

C.O.C.: Numero di riferimento 0884.542913 solo per emergenza di protezione civile

ATTIVITA’ IN ESSERE:

  • Assistenza e Informazione alla popolazione sull’Emergenza COVID-19.
  • Assistenza a cittadini anziani e in difficoltà al fine di evitare l’uscita di casa (in collaborazione con i Servizi Sociali).

SITUAZIONE CONTAGI AGGIORNATA:

Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 23 febbraio 2022 risulta pari a 533 di cui positivi 490 e 43 in quarantena.

DETTAGLIO SERVIZI EFFETTUATI IN DATA ODIERNA:

  • Assistenza Hub Vaccinale ASL-Fg c/o Chiesa Sacra Famiglia (operatori P.A.S.E.R., C.R.I. e A.N.C.) – effettuati in data odierna 147

CONTATTI

  • Centro Operativo Comunale (c/o P.A.S.E.R. ex-mattatoio) 0884.542913 (da utilizzare solo per emergenze di Protezione Civile);
  • Ufficio Vaccinazioni Manfredonia (c/o Poliambulatorio via Barletta) 0884.510421 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 per informazioni su vaccini).

N.B. Le informazioni per tamponi, richieste inerenti alla quarantena e positività al covid rivolgersi all’ASL 0884-510295 / 0884-510125 e/o medici di base.

Covid-19 comunicato della Protezione Civile del 16 febbraio 2022

Prosegue il lavoro del C.O.C. – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per l’emergenza COVID-19, su tutto il territorio comunale. Di seguito alcune informazioni utili:

C.O.C.: Numero di riferimento 0884.542913 solo per emergenza di protezione civile

ATTIVITA’ IN ESSERE:

  • Assistenza e Informazione alla popolazione sull’Emergenza COVID-19.
  • Assistenza a cittadini anziani e in difficoltà al fine di evitare l’uscita di casa (in collaborazione con i Servizi Sociali).

SITUAZIONE CONTAGI AGGIORNATA:

Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 14 febbraio 2022 risulta pari a 532 di cui positivi 458 e 74 in quarantena.

DETTAGLIO SERVIZI EFFETTUATI IN DATA ODIERNA:

  • Assistenza Hub Vaccinale ASL-Fg c/o Chiesa Sacra Famiglia (operatori P.A.S.E.R., C.R.I. e A.N.C.) – effettuati in data odierna 131 vaccinazioni.

CONTATTI

  • Centro Operativo Comunale (c/o P.A.S.E.R. ex-mattatoio) 0884.542913 (da utilizzare solo per emergenze di Protezione Civile);
  • Ufficio Vaccinazioni Manfredonia (c/o Poliambulatorio via Barletta) 0884.510421 (attivo dal lunedi al venerdi dalle 12 alle 13 per informazioni su vaccini).

N.B. Le informazioni per tamponi, richieste inerenti alla quarantena e positività al covid rivolgersi all’ASL 0884-510295 / 0884-510125 e/o medici di base.

Piazza del Popolo

Covid-19 comunicato della Protezione Civile del 15 febbraio 2022

Prosegue il lavoro del C.O.C. – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per l’emergenza COVID-19, su tutto il territorio comunale. Di seguito alcune informazioni utili:

C.O.C.: Numero di riferimento 0884.542913 solo per emergenza di protezione civile

ATTIVITA’ IN ESSERE:

  • Assistenza e Informazione alla popolazione sull’Emergenza COVID-19.
  • Assistenza a cittadini anziani e in difficoltà al fine di evitare l’uscita di casa (in collaborazione con i Servizi Sociali).

SITUAZIONE CONTAGI AGGIORNATA:

Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 13 febbraio 2022 risulta pari a 580 di cui positivi 495 e 85 in quarantena.

DETTAGLIO SERVIZI EFFETTUATI IN DATA ODIERNA:

  • Assistenza Hub Vaccinale ASL-Fg c/o Chiesa Sacra Famiglia (operatori P.A.S.E.R., C.R.I. e A.N.C.) – effettuati in data odierna 248 vaccinazioni.

CONTATTI

  • Centro Operativo Comunale (c/o P.A.S.E.R. ex-mattatoio) 0884.542913 (da utilizzare solo per emergenze di Protezione Civile);
  • Ufficio Vaccinazioni Manfredonia (c/o Poliambulatorio via Barletta) 0884.510421 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 per informazioni su vaccini).

N.B. Le informazioni per tamponi, richieste inerenti alla quarantena e positività al covid rivolgersi all’ASL 0884-510295 / 0884-510125 e/o medici di base.