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Ordinanza per eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferrovia linea Foggia-Manfredonia

Pubblicato Giugno 6, 2022

Ultimo aggiornamento Giugno 8, 2022 ore 07:39 am

Ordinanza N° 4 del 6 Giugno 2022

VISTA la nota del 25.05.2022 dell’Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), acquisita con prot. n. 23269 del 30/05/2022, con la quale ha chiesto alle Amministrazioni interessate, in relazione agli artt. 52, 55 e 56 del DPR 11.07.1980 n. 753, l’adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l’imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di “grave pericolosità”  a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombre da vegetazione  secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario.

CONSIDERATO che il periodo di “grave pericolosità”, è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti, e/o di notevole entità, con conseguenti possibili incendi in aree limitrofe alla sede ferrovia linea Foggia-Manfredonia e ritenuto pertanto necessario ed urgente impartire precise direttive in merito alla vegetazione secca dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi della linea ferroviaria;

VISTI gli articoli 52, 55 e 56 del D.P.R. dell’11.07.1980 n. 753 di seguito riportati:

– art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, che i da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotatoria minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(…..) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

 art. 55

 I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36;

 – art. 56

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

 CONSIDERATO che l’inosservanza del DPR 753 dell’11.07.1980 sopra richiamato può provocare grave pericolo per l’incolumità pubblica e per i viaggiatori, oltre che grave interferenza sulla regolarità della circolazione ferroviaria con relativa interruzione del pubblico servizio qualora la vegetazione secca e/o altro materiale dovesse invadere la sede ferroviaria o anche solo per fenomeni di incendio che si dovessero verificare in prossimità della stessa;

 RITENUTO, pertanto di procedere con urgenza all’emissione di apposita ordinanza affinché tutti i possessori, delle aree limitrofe alla ferrovia transitante all’interno del territorio comunale di Manfredonia, provvedano urgentemente al taglio della vegetazione secca e all’asportazione del materiale che possa interferire con la sede ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità e l’interruzione del pubblico servizio, nel rispetto della norma sopra richiamata;

RAVVISATA, pertanto, l’urgenza di provvedere in merito;

CONSTATATA, la gravosità nel procedere a singole notifiche del presente atto, sia per il rilevante numero di destinatari, sia per la difficoltà di identificarli celermente in modo corretto, per cui si procede ai sensi dell’art.8, comma 3, della Legge 241 del 07.08.1990;

VISTI, gli art. 7 bis (sanzioni amministrative) e 54 (attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) del D.lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni addotte,

 O R D I N A

 A tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con la sede ferroviaria ricadenti nel Comune di Manfredonia, ciascuno per la particella catastale di propria competenza:

a) di provvedere immediatamente ad eliminare i fattori di rischio, nonché al ripristino delle condizioni ottimali di igiene e di sicurezza come indicato negli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753 dell’11.07.1980 nelle premesse citati, entro un termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;

b) di smaltire i rifiuti vegetali e non, presso un sito autorizzato mediante apposita Ditta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legge in materia per la raccolta e trasporto dei rifiuti;

c) di trasmettere copia del formulario di identificazione dei rifiuti, redatto nelle forme e nei modi indicati nell’art. 193 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., all’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Manfredonia;

d) di mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature dalla sede ferroviaria nel rispetto del D.P.R. 753/80, artt. 52, 55 e 56.

 A V V E R T E

  • Che l’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267 del 18.08.2000 in misura da € 25,00 a € 500,00;
  • Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o reato, si applicherà ai contravventori della presente ordinanza la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 (centocinquanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00);
  • Che in caso di incidenti e/o danni causati al pubblico servizio, nonché danni all’incolumità pubblica causati dall’inadempienza del proprietario, questi sarà gravato di ogni responsabilità civile e penale e verrà perseguito in forza di Legge.

D I S P O N E  CHE

  • La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di propria competenza, provvedano a far rispettare la presente ordinanza a tutela della pubblica incolumità e a tutela del pubblico servizio ferroviario.
  • R.F.I.  (Rete Ferroviaria Italiana), in qualità di proprietaria della ferrovia sita in Foggia-Manfredonia, segnali tempestivamente all’Ufficio di Polizia Locale o alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza e inadempimento di quanto in essa prescritto.

D I S P O N E   A L T R E S I’

La pubblicazione della presente Ordinanza presso l’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.manfredonia.fg.it) e sia immediatamente eseguita;

L’invio di copia della presente:

– alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia.

– all’Ufficio di Polizia Locale – Sede.

– al Comando Stazione Carabinieri di Manfredonia.

– al Corpo Forestale dello Stato Via Trinitapoli s.n. – 71121 Foggia.

– alla Questura di Stato Commissariato di Manfredonia.

– a R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana presso la direzione territoriale di Bari.

R E N D E     N O T O

 Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Bari, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale del presente atto, ai sensi del DPR 1199 del 24.11.1971.

                                     

IL SINDACO

Ing. Giovanni Rotice