Piazza del Popolo

Individuazione del Garante dei diritti delle persone con disabilità

N.60 DECRETO SINDACALE

IL SINDACO

In forza dei princìpi costituzionali scritti negli articoli 3, 32, 33, 34 e 38, che sanciscono i diritti delle persone disabili all’educazione, all’istruzione e allo studio, alla salute e al lavoro e delle leggi attuative, tra le quali la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; la legge 12 marzo 1999, n. 68, per il diritto al lavoro dei disabili e la legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Premesso che

  • la figura del Garante per i Diritti delle Persone con Disabilità è intesa quale strumento per promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;
  • la sua istituzione era stata prevista ed inserita, quale obbiettivo prioritario, nel programma elettorale depositato contestualmente all’accettazione della candidatura alla carica di Sindaco;
  • tale obiettivo veniva confermato nelle linee programmatiche e di mandato approvate con delibera di Giunta n. 23 del 17.02.2022 e di Consiglio comunale n.5 del 14.04.2022.

Visto

  • l’art. 3, comma 4, del T.U.E.L. che stabilisce che ‘I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica”;
  • l’art. 6 del citato T.U.E.L. che prevede; “I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.”;

Considerato che:

  • il Comune di Manfredonia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29.02.2000, ha adottato il proprio Statuto;
  • lo Statuto veniva modificato con le delibere di C. C. n. 17 del 22.07.2016, con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 48 del 08/09/2021 e con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n.53 del 23/09/2021;

Rilevato che:

  • con la deliberazione di Consiglio n. 33 del 17.06.2022, con l’abrogazione dell’art.44 e l’inserimento dell’art.44 bis, veniva modificato l’accapo IV dello Statuto Comunale in: “DIRITTO DI INFORMAZIONE E GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA”;
  • che l’articolo 44 bis recita: “Istituzione e compiti del Garante per i diritti delle persone disabili.
  1. È istituito presso il Comune di Manfredonia l’Ufficio cittadino del Garante della persona disabile al fine di promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone disabili in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, con gli obiettivi previsti in materia dall’unione europea e le normative nazionali e regionali.
  2. Il Garante svolge la propria azione a tutela delle persone disabili che siano residenti o temporaneamente presenti sul territorio nel Comune di Manfredonia in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale.
  3. Un apposito regolamento disciplina:

a. La nomina del garante:
b. Il suo funzionamento;
c. i profili procedurali relativi all’attività dal medesimo esercitata;
d. i diritti spettanti allo stesso Garante;
e. i casi in cui sia possibile l’equiparazione dei non residenti nel Comune alle persone residenti;
f. le modalità di documentazione della disabilità rilevante ai fini del presente articolo.”

Visto

  • la delibera di Consiglio n. 60 del 03.10.2022 di approvazione del Regolamento comunale del Garante dei diritti delle persone con disabilità;
  • l’articolo 2 del “REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”, approvato con la delibera di Consiglio n.33 del 17.06.2022, che recita: “Il Garante opera in piena autonomia politica ed amministrativa ed è nominato dal Sindaco. La carica del Garante è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale o di Amministratore”.

Preso atto della richiesta delle associazioni, pervenuta in data 09.1 1.2022 e assunta al protocollo dell’ente al n.48078, di sostegno alla candidatura a Garante dell’avv. Vincenzo Di Staso.

Ritenuto, quindi, di condividere l’indicazione espressa dalle numerosissime associazioni in favore dell’avvocato Vincenzo Di Staso, nato a Manfredonia il 25.08.1958 ed ivi residente alla via degli Angioini n.2, in quanto persona in possesso di adeguata e riconosciuta preparazione e formazione nel settore della tutela e salvaguardia dei diritti della persona con disabilità e promozione dell’inclusione sociale della stessa;

Dato atto che ai sensi dell’art.3 del Regolamento, la nomina durerà per un triennio e sarà rinnovabile per una sola volta.

DECRETA

ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Comunale Del Garante Dei Diritti Delle Persone Con Disabilità, approvato con la delibera di consiglio n.60 del 03.10.2022, di individuare il Garante per i Diritti delle Persone con Disabilità nella persona dell’avvocato Vincenzo Di Staso, nato a Manfredonia il 25.08.1958 ed ivi residente alla via degli Angioini n.2.

DISPONE

A cura della Segreteria Generale:
– di trasmettere copia del presente provvedimento al diretto interessato;
– di pubblicare, ai fini di garantire la massima trasparenza dell’agire amministrativo, il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia (www.comune.manfredonia.fg.it):
– di provvedere all’affissione del presente decreto all’albo pretorio.

A cura dell’ufficio per le relazioni con il pubblico e di Staff:
di pubblicizzare il presente decreto con ogni mezzo di comunicazione.
Dalla sede civica lì, 14.12.2022

ILSINDACO
Giovanni ROTICE