Piazza del Popolo

Sospensione delle attività didattiche e chiusura anticipata dell’Istituto Comprensivo De Sanctis – Via San Giovanni Bosco, 2 – mercoledì 23 ottobre 2024

Ordinanza n. 19/2024

IL SINDACO

Considerato che:

  • in data 23 ottobre 2024 si terrà presso lo stadio Miramare il match Manfredonia – Nardò, valevole per l’ottava giornata del campionato di serie D – girone H;
  • vi è la necessità di eseguire il collaudo – da parte delle FFOO – delle cancellate del sistema di prefiltraggio dello  stadio  così  come  concordato  con  la  Commissione  Provinciale  di  Vigilanza Pubblico Spettacolo;

Valutata:

  • la possibile interferenza delle suddette operazioni con il regolare svolgimento delle attività didattiche e con l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e dei cittadini;

Visto:

  • l’art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Sindaco competenze in materia di tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche e la chiusura anticipata dell’Istituto Comprensivo “De Sanctis”, sito in Via San Giovanni Bosco, 2, Manfredonia, per il giorno 23 ottobre 2024 alle ore 12:00, al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di collaudo delle cancellate del sistema di prefiltraggio dello stadio Miramare in vista della partita di calcio tra Manfredonia e Nardò.

DEMANDA

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “De Sanctis” l’incarico di comunicare tempestivamente la presente ordinanza a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie.

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio online del Comune dì Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato,  entro  120  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente ordinanza all’Albo Pretorio

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il SINDACO

dott. Domenico la MARCA

Impianto di dj set

Divieto di intrattenimento musicale in via Santa Maria delle Grazie. Ordinanza sindacale n. 19/2024

Pubblicato Ottobre 11, 2024

Ultimo aggiornamento Ottobre 13, 2024 ore 08:36 am

Ordinanza sindacale n. 19 dell’11/10/2024

IL SINDACO

Premesso che:

  • il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano” ha, tra l’altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
  • l’art. 54, comma 4 e 4 bis del Dlgs n. 267/2000, come novellato dall’art. 8 del richiamato D.L. n.14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l’incolumità pubblica diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana;
  • nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale garantire il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Considerato che:

  •  numerose segnalazioni di cittadini residenti nel centro storico, unitamente alla segnalazione formale di un Comitato di cittadini, lamentano il disturbo alla quiete pubblica derivante dall’intrattenimento musicale ad alto volume di taluni esercenti somministrazione alimenti e bevande;
  • tali comportamenti sono particolarmente gravi in Via Santa Maria delle Grazie compromettendo le comuni regole di vita civile e incidendo in modo negativo sulla sicurezza urbana in termini di quiete pubblica e diritto al riposo dei cittadini residenti violando altresì la disciplina sulle immissioni sonore nel territorio cittadino;

Ritenuto che, al fine di rendere immediata l’azione di contrasto ai comportamenti descritti, unitamente all’azione amministrativa di contrasto e sanzionamento svolta dagli uffici competenti nell’ambito delle procedure previste dalle disposizioni sul procedimento amministrativo, sia opportuno adottare, in via temporanea e urgente un provvedimento che disponga il divieto di intrattenimento musicale all’esterno dei locali ubicati in Via Santa Maria delle Grazie, dalle ore 20:00 fino alle ore 8:00 del giorno successivo, per tutti i giorni della settimana, dal giorno 11/10/2024 al 31/10/2024;

Rilevato, per le ragioni sopra esposte, che sussistono le condizioni previste dall’art. 54 comma 4 del Dlgs n. 267/2000 per l’adozione del presente provvedimento ossia la contingibilità e l’urgenza;

Atteso che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, viene trasmesso alla Prefettura di Foggia e non necessita delle procedure di partecipazione previste dall’art. 7 della L. n.241 e s.m.i. ;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 bis dell’articolo 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, così come sostituito dall’art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;

ORDINA

il divieto di ogni tipo di intrattenimento musicale in via Santa Maria delle Grazie a decorrere dal 11/10/2024 fino al 31/10/2024, tutti i giorni, nella seguente fascia oraria: dalle ore 20:00 fino alle ore 8:00 del giorno successivo.

AVVERTE

l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 salvo che il fatto non costituisca reato,

DISPONE INOLTRE

che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all’Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa attraverso ogni altra forma ritenuta utile, che sia notificato agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande insistenti nella suddetta Via, trasmesso alla Prefettura di Foggia e, ai fini della sua esecuzione, al Comando di Polizia Locale, al Commissariato di Manfredonia, al Comando Stazione Carabinieri di Manfredonia

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente

  • al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line;
  • al Presidente della Repubblica, con Ricorso Straordinario, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi del D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii.

 

IL SINDACO

f.to   dott. Domenico la Marca

Orario di apertura al pubblico degli Uffici Demografici

IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000, che dispone testualmente “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;

Richiamati:

  • l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge 23/12/1994 n. 724 recante “Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica” che ridefinisce la materia dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni con l’obiettivo di rendere le attività delle stesse funzionali alle esigenze degli utenti;
  • l’art. 26 comma 1 della legge 08/03/2000 n. 53, a norma del quale le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
  • l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 maggio 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, con specifico richiamo alla lettera e), che contempla “l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione Europea”;
  • l’art. 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16.11.2022 che stabilisce che l’orario ordinario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico ed è articolato al fine dell’armonizzazione dello svolgimento dei servizi, con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 25/09/2024 è stato disposto di avviare  un processo di innovazione dell’organizzazione del lavoro all’interno dei servizi demografici di questo Ente, con l’obiettivo di garantire un continuo miglioramento dei servizi da erogare all’utente. Tale obiettivo può essere perseguito con l’utilizzazione di nuovi modelli organizzativi, anche attraverso una nuova articolazione dell’orario di servizio, nonché attraverso una nuova articolazione dell’orario di apertura degli uffici al pubblico, in un disegno di modernizzazione della macchina amministrativa e di armonizzazione delle modalità e dei tempi di erogazione dei servizi pubblici con il settore privato e a livello europeo;

Dato atto, altresì, che con il medesimo atto è stato precisato che, ai sensi dell’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/2000,  Sindaco avrebbe provveduto ad adottare un nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici demografici, coerenti con il nuovo modello organizzativo approvato con il presente atto, teso ad armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Rilevato che,  in funzione del miglior contemperamento tra le esigenze dei cittadini e la funzionalità degli Uffici, tenuto conto della progressiva informatizzazione di alcuni processi e, per conseguenza, del diverso afflusso dell’Utenza a sportello, è necessario garantire tempistiche più idonee alle richieste dell’utenza e all’espletamento delle istruttorie dei procedimenti amministrativi da parte della tecnostruttura, nello specifico per quanto attiene gli Uffici dei Servizi demografici siti presso Palazzo della Sorgente;

Considerato che le pubbliche amministrazioni, attraverso l’informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l’accesso ai servizi;

Effettuata pertanto, una ricognizione generale dell’accesso dell’utenza agli Uffici demografici e valutata l’opportunità di riorganizzare l’orario di apertura al pubblico dei servizi al fine di assicurare la migliore funzionalità all’ente e garantire al contempo un’efficiente risposta alle necessità dei cittadini;

Ritenuto di adeguare l’articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli Uffici demografici  armonizzando l’espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti e nel rispetto dei carichi di lavoro;

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifica;

Sentito, in merito il Dirigente competente

DECRETA

  • Di adottare, in forma sperimentale, a decorrere dal giorno 1° novembre 2024, il seguente orario di apertura al pubblico degli uffici demografici presso Palazzo della Sorgente:

 

Uffici Giorni Orari
 

Anagrafe/Carte d’identità

 

   
  Lunedì ore 10.00 – 13.00
Martedì ore 09-12.30 – 16.30-18.30
Giovedì ore 09.00 – 12.30
Certificazioni    
  Lunedì ore 09.00-11.00
Mercoledì ore 09.00-11.00
Giovedì ore 09.00-11.00
Residenze    
  Lunedì ore 09.00-11.00
Martedì ore 09.00-11.00/16.30-18.00
Mercoledì ore 09.00-11.00
Giovedì ore 09.00-11.00
Stato civile    
  Lunedì ore 09.00-11.00
Martedì ore 09.00-11.00/17.00-18.30
Mercoledì ore 09.00-11.00
Giovedì ore 09.00-11.00
Venerdì ore 09.00-11.00
 

Elettorale

 

   
  Martedì ore 09.00-11.00/17.00-18.30
Giovedì ore 09.00-11.00
  • di precisare che gli orari e le modalità di ricevimento del pubblico potranno subire variazioni a seguito di eventuali necessità sopravvenute;
  • di demandare al Dirigente competente di provvedere, ove necessario, con ogni ulteriore atto di natura organizzativa e gestionale connesso con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001;

– di pubblicare il presente provvedimento:

  • all’Albo Pretorio;
  • sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente;
  • sugli usuali canali di comunicazione istituzionale dell’ente;
  • di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente competente,  alle RSU aziendali e alle OO.SS.

Manfredonia, 07.10.2024

 IL SINDACO

dott. Domenico la MARCA

lutto

Proclamazione lutto cittadino per sabato 28 settembre 2024

Registro delle ordinanze n. 17 del 27/09/2024

IL SINDACO

Appresa la notizia che, il giorno 17 settembre 2024, è venuto a mancare il nostro concittadino Luciano Castriotta, rimasto coinvolto nel tragico evento occorso nella serata del 30 agosto 2024 all’interno della Villa Comunale;

Considerato che questo triste evento ha scosso profondamente l’intera comunità e ha suscitato profonda commozione in tutta la cittadinanza;

Preso atto che le esequie saranno celebrate domani, sabato, 28 settembre 2024, presso la Chiesa Sacra Famiglia alle ore 16,00;

Ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino, interpretando il comune sentimento della cittadinanza;

PROCLAMA

il lutto cittadino per domani, sabato, 28 settembre 2024, giorno in cui saranno celebrate le esequie del sig. Luciano Castriotta, per esprimere il cordoglio di tutta la comunità locale e i sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari per la tragica perdita.

DISPONE

Che le bandiere esposte nel Palazzo di Città e negli altri edifici pubblici siano esposte a mezz’asta per tutta la giornata del 28 settembre 2024, in segno di lutto;

La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la giornata del 28 settembre 2024;

INVITA

i cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto in concomitanza dello svolgimento della cerimonia funebre.

DEMANDA

All’ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito web del Comune, per la relativa diffusione;

Tutti  gli  Organi  di  Polizia  dello  Stato  ed  il  Comando  della  Polizia  Locale  sono  incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

IL SINDACO

Dott. la Marca Domenico

 

 

 

Impianto di dj set

Precisazioni di cui all’ordinanza sindacale n. 17 del 27/09/2024

Al fine di chiarire meglio, si specifica che il termine “impianto di dj set” di cui all’ordinanza sindacale n. 17 del 27/09/2024 va inteso in senso atecnico ossia quale impianto di diffusione musicale professionale dotato di subwoofer e potenza di amplificazione tale da non consentire, anche a volume minimo, una diffusione della musica come “sottofondo musicale”.

Allerta meteo arancione – Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) della Protezione Civile

Ordinanza Sindacale n. 15 del 18.09.2024

IL SINDACO

 VISTO il Messaggio di Allerta N° 2 del 18.09.2024 Prot. 0449912/2024, del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze Sezione Protezione Civile – Regione Puglia, con il quale viene segnalato “IDRAULICO zona Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, con Livello di allertamento ARANCIONE.

RICHIAMATA la Legge 24.02.1992, n°225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” che, nel precisare che il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile, affida allo stesso, al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

 RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  3 del 24.11.2023 di approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 31.07.2019 di individuazione dei referenti dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile;

 RITENUTO di dover attivare per l’emergenza in parola, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Manfredonia, in fase di allarme, mediante un costante monitoraggio del territorio per il tramite delle unità tecniche e amministrative comunali;

 D I S P O NE

  1.  L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C) di protezione civile in fase di allarme;
  2. Le unità tecniche e amministrative comunali, opportunamente indirizzate dal Dirigente della Protezione Civile e il Personale della Polizia Municipale, dovranno garantire un costante monitoraggio del territorio;
  3. Il presente decreto, sia comunicato al Comando della Polizia Locale, alla Prefettura di Foggia, alla Provincia di Foggia, alla Regione Puglia – Servizio Protezione Civile;
  4. Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché sul sito web del Comune di Manfredonia.

 

Manfredonia, 18.09.2024

IL SINDACO

dott. Domenico la MARCA

Stadio Miramare

Divieti in materia di somministrazione, vendita e detenzione di bevande nelle giornate degli incontri calcistici presso lo stadio miramare

Registro Ordinanza n. 14 del 13/09/2024

IL SINDACO

 

CONSIDERATO:

  • che il D.L. 06/12/2011, 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d- bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);
  • che si terranno presso lo stadio comunale “Miramare” gli incontri calcistici secondo il calendario in allegato a partire dal 15 settembre c.a. al 27 aprile 2025 e che pertanto, al fine di tutelare il decoro urbano e la pubblica incolumità si rende necessario adottare ogni legittimo e utile intervento, in favore del più generale obiettivo di valorizzazione della città di Manfredonia, contemperando opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore e dell’utenza dei locali pubblici, con quelle di garantire il decoro urbano e l’incolumità pubblica attraverso una limitazione e regolamentazione specifica per :
  • la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l’area che ospita l’evento sportivo, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;
  • la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi;
  • la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa la struttura che ospita l’evento sportivo, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;
  • la detenzione, altresì, di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;
  • che nello specifico le limitazioni vanno circoscritte ad un’area del territorio cittadino opportunamente individuata intorno allo stadio comunale ritenendo tale area congrua rispetto al fine che la presente ordinanza si prefigge:
  • Viale Miramare (intero viale);
  • Via San Giovanni Bosco;
  • Via dell’ Arcangelo;
  • C orso Manfredi, nel tratto compreso da via dell’Arcangelo a via del Porto.

 

VISTO l’art. 54 c. 4 , 4 bis e art. 50 c.7 bis del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

Nelle giornate degli incontri calcistici presso lo stadio comunale Miramare di seguito elencati, 2 ore prima dell’incontro ed 1 ora dopo l’incontro, limitatamente all’area delimitata dalle seguenti strade comprese le stesse strade cittadine indicate nonché all’interno del compendio sportivo dello stadio Miramare:

  • Viale Miramare (intero viale);
  • Via San Giovanni Bosco;
  • Via dell’Arcangelo;
  • Corso Manfredi, nel tratto compreso da via dell’Arcangelo a via del Porto;
  1. il divieto di vendita per asporto, anche con distributori automatici, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;
  2. l’obbligo di somministrazione delle bevande il bicchieri di carta o plastica;
  3. il divieto  di  somministrazione  e/o  la  vendita  per  asporto  di  bevande  con  gradazione  alcolica superiore a 5 gradi; (Il divieto non riguarda la somministrazione eseguita all’interno degli esercizi con attività di ristorazione (pizzerie, ristoranti e bar);
  4. la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa la struttura che ospita l’evento sportivo, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;
  5. la detenzione, altresì, di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;

AVVERTE

  • nei confronti dei trasgressori, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 500,00 ad € 5000,00 (D Lgs n. 267/2000 art. 50 comma 7 bis- 1);
  • la sanzione  accessoria  sarà  applicata,  con  le  stesse  modalità  temporali,  per  ogni  ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare

DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale;

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso  al   Tribunale   Amministrativo   Regionale   della   Puglia,   entro   60   giorni   dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretori

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Manfredonia 13/09/2024

 

Il SINDACO

dott. Domenico la MARCA

Manifestazione in Onore di Maria Santissima di Siponto. Divieto di somministrazione, vendita, consumo e detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o metallo dal 30 agosto al 1° settembre 2024

Registro Ordinanze n. 10 del 28.08.2024

IL SINDACO

Premesso:

  • Che dal 30 agosto al 1° settembre 2024 si svolgerà nel centro di Manfredonia e nell’area Luna Park del Mercato Scaloria la “Festa Patronale” in onere di Maria Santissima di Siponto a cura del Comitato della Festa Patronale;
  • la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo, in particolare l’abbandono al suolo ed il lancio di bottigliette di vetro o lattine ai danni dei residenti e dei partecipanti all’evento, anche a tutela delle c.d. “fasce deboli”;
  • che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l’incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;
  • l’attuale contesto impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata;
  • che è compito dell’Amministrazione comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

Che in occasione dell’incontro del 27.08 u.s., relativo al Comitato di Sicurezza, si è discusso della opportunità di adottare un provvedimento volto a vietare:

a) la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio  ambulante,  di  bevande  alcoliche  di  qualsiasi  gradazione  nonché  di bevande  contenute  in  bottiglie  di  vetro,  lattina  ovvero  in  contenitori  idonei all’offesa,  anche  ove  erogata  da  distributori  automatici,  i  cui  gestori  dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l’erogazione;

b) il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine o contenitori idonei all’offesa;

c) la detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro, lattine o in contenitori idonei all’offesa, nonché il loro  abbandono  fuori dagli appositi raccoglitori.

Visto:

  • l’articolo 50, comma 7 bis del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” consente al Sindaco di adottare ordinanze, non contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione alla necessità di evitare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica;
  • la legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 20 febbraio 2017 17, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Atteso che esigenze di pubblico interesse, di tutela dell’incolumità pubblica e di sicurezza urbana rendono opportuno disciplinare le modalità di vendita di bevande in genere;

ORDINA

dal 30 agosto all’1 settembre 2024, al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico, nei luoghi di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni e nelle vie limitrofe della “Festa Patronale in onore di Maria SS di Siponto”:

  • Il divieto di vendita per asporto, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, ovvero in contenitori idonei all’offesa, che possano costituire pericolo ed obbligo della mescita di bevande in bicchieri di plastica o carta a perdere;
  • il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine in tutti i distributori automatici ;
  • il divieto di consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;
  • il divieto di vendita e somministrazione, anche se effettuata previa miscelazione con altre sostanze non alcooliche, di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;
  • Il divieto di introduzione, consumo (al di fuori delle aree in concessione ai pubblici esercizi) ed abbandono, nelle aree e strade interessate dal presente provvedimento, di bottiglie, contenitori di vetro e lattine e bottiglie di plastica chiuse;

I divieti non riguardano la somministrazione eseguita all’interno dei plateatici degli esercizi con attività di ristorazione (pizzerie, ristoranti e bar).

AVVERTE

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DEMANDA

All’Ufficio di Segreteria, la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia  di Foggia,  alla  Questura  di  Foggia,  alla  Compagnia dell’Arma  dei  Carabinieri di

Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio. Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia  Municipale  sono  incaricati  dell’esecuzione  della  presente  Ordinanza Sindacale.

 

Manfredonia, 28 agosto 2024

 

Il SINDACO

dott. Domenico la MARCA

Ordinanza sindacale per sospensione del mercato settimanale per il giorno 27 agosto 2024

Ordinanza sindacale n. 9 del 23/08/2024

IL SINDACO

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n.10/2024 relativa alle indicazioni organizzative per la festa patronale in onore della patrona “Maria SS. di Siponto” ed in particolare la necessità di rinviare il consueto mercato settimanale in zona Scaloria del giorno 27 agosto ad altra data da definirsi con le associazioni di categoria;

CONSIDERATO che, ciò si rende necessario per consentire l’installazione delle attrazioni con i tempi tecnici utili alle successive verifiche da parte della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli, non essendo, altrimenti possibile, garantire nella stessa area, lo svolgimento del mercato ed il corretto e tempestivo montaggio delle attrazioni;

RITENUTO pertanto indispensabile lo spostamento della giornata del mercato settimanale dal 27 agosto a domenica 8 settembre così come concordato con le associazioni di categoria;

VISTO l’art. 34 comma 1 let b) della L.R. n 24/2015 e l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

la sospensione del mercato settimanale previsto per il 27 agosto e lo spostamento a domenica 8 settembre

AVVERTE

che nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica il disposto dell’art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione;

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
• ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Manfredonia, 23 agosto 2024

Il SINDACO
dott. Domenico la MARCA