Interventi a favore di famiglie di studenti con disabilità privi di autonomia frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado – Anno 2025, per il trasporto scolastico in autonomia

Premesso che:

  • l’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha istituito il Fondo di Solidarietà Comunale;
  • l’articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto la sua dotazione finanziaria, prevedendo il suo incremento nel trascorrere degli anni;
  • l’articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, disciplina  le  modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale;
  • l’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha aggiunto al comma 449 dell’articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 la lettera d-octies, il cui primo periodo prevede che il Fondo di solidarietà comunale è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna, quale quota  di  risorse  finalizzata  a  incrementare,  nel  limite  delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica;
  • il secondo periodo della predetta lettera d-octies, dispone che il contributo di cui al primo periodo della medesima lettera è ripartito, …. entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la  famiglia, previa  intesa in sede      di    Conferenza   Stato-città   ed   autonomie   locali,   su   proposta   della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei   costi standard relativi alla componente trasporto  disabili  della  funzione “Istruzione pubblica” approvati dalla stessa Commissione;

Visto che da parte degli organi centrali è stato determinato l’ammontare del contributo in questione per l’anno 2025, con la relativa nota metodologica, che disciplina la ripartizione tra i comuni del contributo in questione a valere sul Fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2025 quale quota di risorse per incrementare le prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili, previsto dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Dato atto che:

  • ciascun comune beneficiario è tenuto a destinare le risorse per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia e ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato, in termini di studenti con disabilità trasportati, così come riportato nella nota metodologica recante gli obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti disabili e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 174 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021;
  • i comuni beneficiari sono inoltre sottoposti a monitoraggio e dovranno certificare il relativo stato a livello di raggiungimento dell’obiettivo di servizio attraverso la compilazione della relativa scheda di monitoraggio;
  • le somme che, a seguito del monitoraggio di cui sopra, risultassero non destinate ad  assicurare l’obiettivo stabilito di incremento degli studenti  con  disabilità trasportati, in un primo momento erano soggette a recupero a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni, ed ora a seguito delle intervenute   modifiche   normative,   a   seguito   della   sentenza   della   Corte Costituzionale n. 71/2023 saranno assegnate ad apposito commissario ad acta che dovrà provvedere alla sua utilizzazione;

Dato atto che la deliberazione di G.C. n. 79 del 09/04/2025, ad integrazione del servizio in corso di espletamento in tema di trasporto scolastico disabili, affidato in appalto ad apposito soggetto qualificato, ha continuato nell’attivazione di ulteriori modalità e strumenti per il potenziamento del servizio in questione per addivenire al potenziamento del servizio e ad una maggiore fruizione delle risorse disponibili allo scopo;

Visti i criteri di accesso e modalità di valutazione del contributo di che trattasi stabiliti con il predetto atto di G.C. n. 67/2024;

Vista la determinazione del Dirigente del 3° Settore Servizi Affari Generali e alla persona, n.  797  del 30/04/2025 di  approvazione dello schema di Avviso Pubblico per l’individuazione della platea dei beneficiari di che trattasi per l’erogazione di contributi e/o voucher direttamente alle famiglie per organizzare autonomamente il servizio di trasporto scolastico di disabili privi di autonomia;

1.     OGGETTO

Il presente avviso regola i criteri e le modalità per la concessione del contributo economico a favore delle famiglie che sostengono un onere economico per l’organizzazione in autonomia del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità, privi di autonomia, residenti nel Comune di Manfredonia, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, nei mesi da gennaio a maggio dell’anno scolastico 2024/2025 e nei mesi da ottobre a dicembre dell’anno scolastico 2025/2026, se ancora iscritti alle scuole in oggetto; in assenza il contributo sarà erogata in relazione soltanto al primo periodo.

2.     DEFINIZIONE

Ai fini del presente avviso il contributo si concretizza in forma di rimborso forfettario alle famiglie per i presunti costi sostenuti per effettuare in autonomia e direttamente il trasporto del figlio disabile a scuola, con la sola verifica della effettiva frequenza scolastica per ciascun mese per almeno la metà dei giorni dovuti e almeno n. 7 giorni, precisato che nessun contributo è riconosciuto per frequenze inferiori a n. 7 giorni mensili;

3.     BENEFICIARI

Sono beneficiari del contributo i nuclei familiari degli studenti con disabilità certificata privi di autonomia frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia;

4.      CRITERI E REQUISITI DI ACCESSO

  1. Al fine di beneficiare del contributo di che trattasi è necessario che gli studenti:
  2. Siano residenti nel Comune di Manfredonia;
  3. Siano iscritti e frequentino la scuola dell’infanzia o la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado, ubicate nel Comune di Manfredon Sono escluse le scuole secondarie di 2° grado;
  4. Siano affetti da disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, certificata ai sensi della Legge n.104/1992;
  5. Siano privi di autonomia;
  6. Non usufruiscano del servizio di trasporto disabili comunale, e non siano già titolari di abbonamento annuale per la circolazione gratuita sugli autoservizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL), per quanto previsto;
  7. siano trasportati presso l’Istituzione scolastica, tragitto A/R, con un mezzo privato del nucleo familiare;
  8. per ciascun mese (da ottobre a maggio) siano presenti per almeno il 50% dei giorni del calendario scolastico, pena la riduzione/perdita del contributo per tale mensilità;
  9. abbiano un ISEE o ISEE minorenni per i casi pertinenti, di importo inferiore ad € 40.000,00;

I contributi sono erogati ai nuclei familiari richiedenti secondo l’ordine crescente del valore ISEE in corso di validità prodotto, e, pertanto, a partire dai soggetti con valore ISEE più basso;

In caso di parità del valore ISEE ha la precedenza il nucleo familiare con un maggior numero di componenti e, in caso di ulteriore parità, ha diritto di precedenza l’istanza cronologicamente  anteriore;

5.      ESCLUSIONI

Rilevato che la certificazione ISEE o ISEE minorenni per i casi pertinenti, in corso di validità, costituisce il criterio su cui redigere la graduatoria degli ammessi al beneficio, saranno esclusi dal contributo:

  1. Assenza o irregolarità della certificazione ISEE;
  2. Assenza o irregolarità di altra documentazione presentata;
  3. Mancata frequenza scolastica;
  4. Assenza altro documento utile all’istruttoria della domanda;
  5. Domanda priva della copia del documento di identità del richiedente;
  6. Domanda presentata oltre i termini prescritti o in modalità diverse da quelle indicate nel successivo art. 7.

Per i casi di cui alle precedenti lettere b), d) ed e) è ammessa la regolarizzazione documentale, nel rispetto delle condizioni e dei termini all’uopo fissati dall’Ufficio Comunale in sede di istruttoria della istanza.

6.      IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Di seguito sono definiti i criteri per la concessione del contributo, relativo all’anno 2025, ai nuclei familiari, nonché la sua quantificazione, al fine di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per l’annualità FSC 2025 in termini di studenti con disabilità trasportati, nei limiti della somma disponibile in merito ed a complemento del servizio già reso attraverso l’appalto in corso presso questo Comune.

Il contributo erogabile ai nuclei familiari con figli disabili aventi i requisiti sopra indicate è differenziato in funzione della località di residenza, del numero di studenti con disabilità  trasportati, nonché del numero degli istituti scolastici frequentati, secondo la tabella seguente:

 

 

CRITERIO

 

VALORE CONTRIBUTO EROGABILE PER IL CORRENTE ANNO (PERIODO SCOLASTICO –GENNAIO/MAGGIO E OTTOBRE/DICEMBRE)

Figlio/i con disabilità, iscritto/i e frequentante/i un Istituto scolastico ubicato nel comune di Manfredonia  

€ 400,00 (€ 50,00 x 8 mesi)

 

€ 480,00 ( € 60,00 x 8 mesi ) per più minori in diversi plessi

Figlio/i con disabilità, iscritto/i residente/i nelle  località di Borgo Mezzanone/fraz. Montagna del comune di Manfredonia e frequentante/i un Istituto scolastico ubicato nel centro abitato di Manfredonia  

 

 

€ 640,00, (€ 80,00 x 8 mesi)

 

 

 

Frequenza nel mese per un numero di giorni inferiore al 50% secondo calendario scolastico

 

50% degli importi dovuti per la frequenza per almeno n. 7 giorni.

 

Nessun contributo è riconosciuto per frequenze inferiori ai 7 giorni mensili.

L’erogazione del contributo ai soggetti beneficiari, sarà liquidato in due tranche, il 40% al termine dell’anno scolastico 2024/2025, al momento dell’ammissione al beneficio e dietro presentazione di autocertificazione di frequenza, relativa ai mesi di gennaio/maggio, con la precisazione del numero di giorni di presenza per ciascun mese, la restante parte al termine dell’anno 2025, previa acquisizione di attestazione di frequenza rilasciata dall’Istituto scolastico con la specifica del numero dei giorni di presenza per ciascun mese, relativa al periodo gennaio/maggio dell’anno scolastico 2024/2025 ed ai mesi ottobre/dicembre dell’anno scolastico 2025/2026, se ancora iscritti alle scuole in oggetto, entro il 28/02/2026, salvo unificazione delle due quote in ragione dei tempi effettivi di erogazione;

In caso di  risorse insufficienti a coprire tutte le istanze  aventi titolo al  beneficio in questione, il contributo sarà proporzionalmente ridotto a partire dalla 82^ posizione.

7.      TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, in forma di dichiarazione sostitutiva, a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Manfredonia, disponibile anche a fine pagina.

La domanda debitamente compilate e sottoscritta, corredata dalla copia del documento di identità del richiedente e documentazione utile, deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 10/07/2025, ore 12,00, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

  • Direttamente presso l’Ufficio Servizi Sociali sito in Via San Lorenzo n. 47 nei giorni di martedì (dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30) e Giovedì (dalle ore 10,30 alle ore 12,30).
  • Tramite Raccomanda postale A/R (in tal caso non farà fede la data di partenza quale risulta dal timbro postale)
  • Con Posta Elettronica Certificata (PEC), avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato PDF al seguente indirizzo: servizisociali@comunemanfredoniaflegalmail.it

Nell’oggetto della Pec contenente la domanda di partecipazione e l’annessa documentazione, deve essere riportato il mittente e la dicitura: “domanda per la concessione di un contributo per il trasporto scolastico di studenti disabili”. In assenza di tale oggetto, l’eventuale non trattazione della istanza non sarà imputabile al Comune.

Non saranno prese in considerazione né accolte:

  • le domande inviate da casella di posta elettronica non certificata;
  • le domande che pervengono oltre la data e l’ora indicata di scadenza;
  • le domande di partecipazione incomplete di quanto richiesto a pena di esclusione dal precedente art.5;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, all’uopo appositamente scansionata:

  1. Copia documento di identità del richiedente;
  2. Certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente (verbale di accertamento dell’handicap ex L. 104 in corso di validità);
  3. Certificazione ISEE o ISEE minorenni per i casi pertinenti, in corso di validità alla data di presentazione della domanda per l’accesso al contributo;
  4. Fotocopia codice IBAN;
  5. Autodichiarazione di frequenza, per giorni superiori ai minimi indicati nella tabella dell’art. 6 del soggetto disabile interessato relativa ai mesi gennaio/maggio dell’anno scolastico 2024/2025;
  6. Altra documentazione ritenuta utile dal richiedente.

I cittadini interessati dovranno verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati con la documentazione loro in possesso e prendere atto che il Comune di Manfredonia al termine dell’anno 2025, e, comunque, entro il 28/02/2026, richiederà all’Istituto Scolastico indicato nella domanda l’attestazione di frequenza, con la specifica del numero dei giorni di presenza per i mesi gennaio/maggio 2025, relativi all’anno scolastico 2024/2025, e per i mesi ottobre/dicembre 2025, per il successivo anno scolastico 2025/2026, dando atto che in assenza non potrà essere erogato il contributo.

  1. CONTROLLI

L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Ufficio Servizi Sociali ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, procederà ad idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai cittadini.

In caso di dichiarazioni mendaci si provvederà ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 al recupero delle somme indebitamente percepite nonché alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.

  1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi degli artt. 13 -14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale.

I dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per la domanda di accesso al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione.

Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali dell’interessato saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Trasferimento dei dati personali

I dati dell’interessato non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Diritti dell’interessato

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:

  1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
  2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
  3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
  4. ottenere la limitazione del trattamento;
  5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
  6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
  7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
  8. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
  9. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
  10. proporre reclamo a un’autorità di controllo.

L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a: 3° Settore – Servizi Sociali, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail: servizisociali@comune.manfredonia.fg.it

Tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano la prestazione richiesta e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio pro-tempore. Il titolare è il Comune di Manfredonia.

I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla vigente normativa, anche a soggetti esterni all’ente attuatore dell’intervento, che abbiano con questo contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto dell’ente attuatore. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche.

Allegati: