Accesso civico

Pubblicato Febbraio 22, 2021

Ultimo aggiornamento Aprile 4, 2024 ore 09:31 am

Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza – Titolare potere sostitutivo

Segretario Generale – Dott. Giacomo Scalzulli
Telefono Segreteria: 0884/519.205
– Email: segretario@comune.manfredonia.fg.it

  • Regolamento – Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 23/06/2017

REGISTRO DEGLI ACCESSI


L’Accesso Civico e gli altri diritti di accesso ai documenti del Comune

Se il cittadino non trova nelle pagine del sito comunale i dati e le informazioni che cerca potrà richiederli direttamente in comune facendo una istanza di “Accesso civico”, compilando il modulo:  “Istanza di accesso civico“.

L’istanza andrà presentata all’ufficio protocollo comunale e dovrà essere recapitata al Responsabile comunale per la trasparenza: Segretario Generale – Dott. Giacomo Scalzulli – Piazza del Popolo, 8.

Questa istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione, è gratuita ed esente dal bollo e può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 (istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica).

Se il comune non provvede con celerità alla pubblicazione dei dati omessi e/o alla consegna al richiedente, scattano delle gravi responsabilità di tipo amministrativo e disciplinare per il dirigente o il funzionario comunale che doveva provvedere alla pubblicazione e non lo ha fatto.

La tutela del cittadino “contro” le richieste di accesso fatte da altri rispetto ai suoi dati.

Se ciascun cittadino ha un diritto illimitato ad accedere ai dati del comune, anche gli altri cittadini hanno il medesimo diritto, anche per i dati che lo riguardano.

I diritti di riservatezza (la privacy) sembrano completamente disattesi.

A tutela della privacy il legislatore ha previsto la notifica ai controinteressati delle istanza di accesso che riguardano dati personali riferiti a terze persone, e ha posto dei limiti alla pubblicazione di questi dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute.

In estrema sintesi quando il comune riceve una richiesta di accesso civico per dei documenti o atti in cui sono contenuti dei dati personali diversi da quelli del richiedente, deve darne notizia preventiva al cittadino controinteressato, che potrà opporsi con un’adeguata e motivata nota al comune.

Spetterà poi al funzionario comunale decidere se prevale la trasparenza dell’attività amministrativa o la privacy del cittadino controinteressato o se potrà attivare dei meccanismi per salvaguardare entrambi i diritti.

Gli altri diritti di accesso

Questa nuova grande “apertura” non ha eliminato gli altri diritti di accesso, che possono essere attivati qualora si proceda per questioni di una certa complessità o per finalità diverse da quelle semplicemente conoscitive. Ricordiamo dunque gli “altri” diritti di accesso, con il link alle relative norme:

1. Accesso ordinario: a favore dei cittadini che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; previsto dall’art. 22 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

2. Accesso del consigliere comunale: previsto dall’art. 43 (Diritti dei consiglieri) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

3. Accesso ai propri dati personali: detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica, previsto dall’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

4. Accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indagini difensive – previsto dall’art. 391-quater (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione) del Codice di Procedura Penale.

5. Accesso ambientale – previsto dall’art. 3 (Accesso all’informazione ambientale su richiesta)del D.lgs. 19/08/2005 n. 195 – Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

6. Accesso sugli appalti – previsto dall’art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”.

Accesso Civico generalizzato

Dal 23 dicembre 2016 è entrato in vigore l’istituto dell’Accesso civico generalizzato.

CHE COS’È

L’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. Oggetto dell’accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle p.a.

Scopo dell’accesso civico generalizzato è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

REQUISITI

A chi è rivolto

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione e non occorre motivazione.

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

La richiesta di accesso civico generalizzato indirizzata all’URP del Comune di Manfredonia può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

• consegna a mano all’URP del Comune;
• spedizione con raccomandata A/R indirizzata a Comune di Manfredonia, Ufficio Protocollo, Piazza del Popolo, 8 – 71043 MANFREDONIA (FG)
• invio per posta elettronica all’indirizzo protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it , inserendo quale oggetto della mail “Richiesta accesso civico generalizzato”.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Copia del documento di identità del richiedente

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione dei supporti materiali.

Per tali costi è possibile effettuare il pagamento:

– presso la Tesoreria Comunale, Banco Popolare S.p.A. Agenzia di Via Tribuna;

– con bonifico alla Tesoreria Comunale IBAN: IT63B0503478450000000008461;

– presso il Servizio Economato nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico.

TEMPI E ITER DELLA PRATICA

Le istanze di accesso civico generalizzato ricevute dall’URP sono tempestivamente trasmesse da questo all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti per la valutazione di ammissibilità della richiesta di accesso civico generalizzato e la risposta al soggetto richiedente.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali contro interessati. In presenza di eventuali controinteressati, agli stessi sarà data notizia della richiesta di accesso ai fini della presentazione della loro eventuale opposizione, che potrà avvenire entro dieci giorni dalla stessa comunicazione. Il procedimento di accesso – in tal caso – si intenderà sospeso sino alla definizione della legittimità di detta opposizione, che avverrà nel rispetto dei termini previsti dal DPR n. 184/2006.

RIMEDI IN CASO DI DINIEGO O MANCATA RISPOSTA:

In caso di diniego o mancata risposta alla richiesta di accesso civico generalizzato il soggetto richiedente può:

A. richiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato;

B. presentare ricorso al Difensore civico competente territorialmente, ove costituito, o, in assenza, a quello competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore.

A CHI RIVOLGERSI

Segretario Generale

Email: segretario@comune.manfredonia.fg.it

Telefono: 0884/519.205 – 519.235

Dirigenti dei servizi che detengono i dati , le informazioni e i documenti oggetto di accesso civico generalizzato.

Funzionario antiritardo

Segretario Generale Dott. Giacomo Scalzulli

Email: segretario@comune.manfredonia.fg.it

Telefono: 0884/519.205 – 519.235

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

ALLEGATI E DOCUMENTI