Ordinanza sindacale n. 31 del 10/07/2025 - Divieto di balneazione compreso tra scarico faro 30 m SN e lido Acqua di Cristo

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Data:

10 Luglio 25

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Link all'Albo Pretorio dell'ordinanza e delle planimetrie allegate
 

Il Sindaco

Vista la nota, acquisita al prot. com. n. 37277 del 10.07.2025, del Direttore DAP Foggia Ing. Napolitano Giovanni, che si allega alla presente, con la quale si comunicano i parametri microbiologici di Enterococchi, che superano i limiti previsti dal D.Lgs 116/2008, nell’area indicata come scarico faro 30 mt sn” id: it016071029034.

Visto il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i..

Visto l’art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 6 della Legge 125/2008.

Dato atto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto, allo scopo di evitare aggravamento della situazione e, nel rispetto del principio precauzionale, salvaguardare la salute pubblica.

Acquisito il nulla osta verbale della Direttrice del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL FG, Dott.ssa Giuseppina Moffa

Dichiara

l’inagibilità temporanea del tratto di mare, a partire dal molo di levante fino al molo del porto industriale, antistante i seguenti punti:

  • Area  di  balneazione  “SCARICO  FARO  30  MT  SN”  ID:  IT016071029034  (come  da  DGR  n.2467  del 16/11/2010);
  • in via precauzionale l’area di balneazione “LIDO ACQUA DI CRISTO” ID: IT016071029033 (come da DGR n.2467 del 16/11/2010);

Ordina

Il divieto di balneazione temporaneo:

  • Dell’area di balneazione per il tratto di costa, così come meglio sopra richiamato, della lunghezza di circa 1450 mt, a partire dal molo di levante fino al molo del porto industriale.

come meglio evidenziato nelle allegate planimetrie

Dispone che

l’ufficio tecnico – settore manutenzioni provveda ad apporre idonei cartelli di divieti di balneazione così come sopra indicato;

Incarica

la Capitaneria di Porto, la Polizia Municipale  e  le altre forze  di Polizia del controllo di ottemperanza dell’Ordinanza di interdizione alla balneazione.

Avverte

che i contravventori saranno puniti ai sensi dell’art. 650 del codice penale, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per legge o più grave sanzione.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale, nei modi di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., dinanzi al TAR per la Puglia – Sezione di Bari entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii., entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia.

Notifica

Il presente atto a:

  • Ministero della Salute;
  • Prefettura di Foggia;
  • Capitaneria di Porto di Manfredonia;
  • Regione Puglia;
  • Prefettura di Foggia;
  • Capitaneria di Porto di Manfredonia; ASL Foggia;
  • ARPA Puglia DAP Foggia;
  • Comune di Manfredonia Settore 6° Lavori Pubblici e Manutenzione;
  • Comune di Manfredonia Settore 4° Polizia Locale;
  • I titolari degli stabilimenti balneari compresi nel tratto di cui alla presente Ordinanza.

Manfredonia li 10/07/2025

IL SINDACO
Dott. la Marca Domenico
 

A cura di

Sindaco

Piazza del Popolo, 8

Telefono: 0884 519.201

Email: segreteria.sindaco@comune.manfredonia.fg.it