Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere. Sensibilizzazione Codice identificativo di struttura (CIS)

Ai gestori delle strutture ricettive non alberghiere

L.R. 49/2017 e ss.mm. e ii.. CIS- Codice identificativo di struttura. Sensibilizzazione.

Come è noto la Regione Puglia, con legge regionale n.57 /2018, ha apportato modifiche alla Legge regionale  1 dicembre 2017, n. 49,  inserendo il Capo II bis  “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il codice identificativo di struttura (CIS).

La disciplina prevede che all’istituto Registro siano iscritti, oltre alle strutture ricettive extra alberghiere, anche gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1988, n.431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

I predetti destinatari dovranno acquisire un apposito codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva.

Ne discende l’obbligo, per le predette strutture, di acquisire il CIS che, ai fini di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, dovrà essere riportato nelle offerte commerciali e nella pubblicità con qualsiasi mezzo realizzate (scritti, stampati, supporti digitali, siti internet,etc,)

La Giunta Regionale con deliberazione n.22 del 13/01/2020 ha disciplinato le modalità di gestione e di attuazione del Registro in questione con l’obbligo, per i soggetti destinatari, di indicare e di pubblicizzare il CIS a decorrere dal 1° giugno 2020, individuando quale soggetto preposto alla gestione e alla tenuta materiale del registro l’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione.

Il CIS viene attribuito automaticamente dai servizi digitali del DMS della Regione Puglia, al quale l’operatore accederà tramite l’indirizzo web  www.dms.puglia.it e resta associato alla struttura per tutta la durata dell’attività, salvo i casi di revoca.

Ai Comuni territorialmente competenti, sono attribuite le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative.

Le strutture non alberghiere che non ottemperano correttamente ovvero che contravvengono all’obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggette alla sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

Per i procedimenti sanzionatori, trova applicazione la legge n. 689 del 1981, articolo 16, che consente il pagamento di una somma in misura ridotta e art. 26 che prevede la possibilità di disporre, su richiesta dell’interessato, la rateizzazione della sanzione.

Il Dirigente a.i.

F.to  Dott. Matteo Ognissanti