Chiostro Palazzo San Domenico

Vademecum adempimenti per attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento

Art. 68 TULPS (pubblico spettacolo):

Senza licenza del Questore (il Comune, oggi) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive. Diversamente per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali”.

Rientrano in tale previsione normativa, a titolo esemplificativo, discoteche, cinema, teatri, stadi, palasport, parchi divertimento, e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in cui si abbini, in forma prevalente, un’attività di pubblico spettacolo.

Tale prevalenza, secondo le indicazioni della giurisprudenza, penale ed amministrativa, e del Ministero dell’Interno, costituisce riflesso dell’imprenditorialità della gestione dell’attività di pubblico spettacolo, che si desume in via indiziaria dalla presenza di uno dei seguenti criteri:

  • pagamento di un biglietto d’ingresso, anche attraverso la forma del tesseramento « a chiunque ne faccia richiesta »;
  • maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
  • pubblicità dell’evento;
  • non occasionalità dell’evento;
  • presenza del ballo e dell’attività danzante;
  • allestimento di apposite sale e specifiche attrezzature.

In tali casi è necessario presentare al SUAP:

  • Scia ex art.68 Tulps (secondo la modulistica nazionale disponibile), se l’evento prevede una capienza fino a 200 persone e si svolge fino alle ore 24,00 del giorno di inizio, corredata di progetto, asseverazione di un tecnico abilitato ed adempimenti in tema di safety, security e piano di emergenza che attestino l’attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalle linee guida allegate alla circolare Ministro dell’Interno del 2017 e 2018;
  • Istanza di rilascio autorizzazione ex art.68 Tulps (secondo la modulistica nazionale disponibile), se l’evento prevede una capienza oltre le 200 persone e/o si svolge oltre le ore 24,00 (ad eccezione del caso di cui all’art.38 bis d.l. 76/20 con eventi fino a 1000 posti e sino alle ore 23,00 in cui è sufficiente la sola Scia), unitamente ad istanza ex art.80 Tulps di rilascio della certificazione di agibilità di struttura, luogo, attrezzature e a documentazione in tema di safety, security e piano di emergenza che illustri l’attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalle linee guida allegate alla circolare Ministro dell’Interno del 2017 e 2018.

  Art. 69 TULPS (piccoli trattenimenti)

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che, si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive

Rientrano in tale previsione, fra le altre, i pubblici esercizi con impiego di strumenti musicali (es. piano bar) in assenza dell’aspetto danzante e della prevalenza dell’attività di spettacolo desunta dai criteri di cui al punto precedente.

In generale, la presenza di consolle da Dj,  la presenza del ballo, l’allestimento di sale dedicate, la contemporanea presenza di un numero elevato di avventori o la maggiorazione dei costi per le consumazioni, la non occasionalità dell’evento, sono invece indici tipici del pubblico spettacolo.

In tali casi è necessario presentare al SUAP Scia ex art.69 Tulps (secondo la modulistica nazionale disponibile).

Piazza del Popolo

Ordinanza Sindacale – Disciplina degli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale

ORDINANZA SINDACALE PROT. N°  6  DEL 30/06/2022

OGGETTO: DISCIPLINA degli orari DI DIFFUSIONE SONORA DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE

IL SINDACO

VISTO  il D.L. 06/12/2011, N. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;

CONSIDERATO che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

PREMESSO CHE:

  •  l’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
  • tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
  • sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all’aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica;

RITENUTO OPPORTUNO contemperare opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell’utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali;

VISTO gli art.li 659 e 660  c.p.;

VISTO il T.U.L.P.S.;

VISTO la legge 25/8/1991 n. 287;

VISTO la legge 447/95;

VISTO il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art.50 c.7;

VISTO il D.lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

  •  la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo, e comunque nel rispetto della normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico), secondo le seguenti modalità:
  • dal 1° luglio al 31 luglio, nei giorni di venerdì e sabato, alle ore 2.00;
  • per i restanti periodi dell’anno, per tutti i giorni della settimana, fino alle ore 24.00.

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.

Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

DEMANDA

 All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il Sindaco

Ing. Giovanni ROTICE

 

 

Adriano Vincenzo Carbone – Consigliere comunale

Pubblicato Gennaio 25, 2022

Ultimo aggiornamento Ottobre 31, 2023 ore 03:20 pm

Sara Giovanna Laura Delle Rose – Consigliera comunale

Pubblicato Gennaio 21, 2022

Ultimo aggiornamento Ottobre 31, 2023 ore 02:58 pm

Francesco Pio Riganti – Consigliere comunale

Pubblicato Gennaio 21, 2022

Ultimo aggiornamento Ottobre 31, 2023 ore 03:21 pm

Angelica Ciuffreda – Consigliera comunale

Pubblicato Gennaio 21, 2022

Ultimo aggiornamento Ottobre 31, 2023 ore 02:59 pm

Libera Liliana Rinaldi – Consigliera comunale

Pubblicato Gennaio 21, 2022

Ultimo aggiornamento Ottobre 31, 2023 ore 03:00 pm

Antonia Vera Chiara Facciorusso – Consigliera comunale

Pubblicato Gennaio 21, 2022

Ultimo aggiornamento Ottobre 31, 2023 ore 03:19 pm

Vincenzo Di Staso – Consigliere comunale

Pubblicato Gennaio 21, 2022

Ultimo aggiornamento Ottobre 31, 2023 ore 03:01 pm

Ciro Campanella – Consigliere comunale

Pubblicato Gennaio 21, 2022

Ultimo aggiornamento Ottobre 31, 2023 ore 03:22 pm